Art. 15 
 
             Attivita' negoziale degli organi regionali 
 
  Ai fini dell'attuazione degli  obiettivi  politici  individuati  in
ambito  regionale  sotto  la  diretta  responsabilita'  politica  dei
coordinatori    regionali,    i     fondi     regionali     destinati
all'organizzazione   regionale   sono    gestiti    dal    segretario
amministrativo regionale, il quale agisce per procura rilasciata  dal
segretario amministrativo nazionale. 
  La procura conferita ai tesorieri  regionali  non  potra'  comunque
comprendere la facolta' di stipulare i seguenti atti: 
    a) compravendita di beni immobili; 
    b) compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni
e simili); 
    c) costituzione di societa'; 
    d) acquisto di partecipazioni in societa' gia' esistenti; 
    e) concessioni di prestiti; 
    f) contratti di mutuo; 
    g) rimesse di denaro all'estero; 
    h) apertura di conti correnti all'estero o in valuta; 
    i) acquisto di valuta; 
    l) richiesta e rilascio di avallo; 
    m) fidejussioni o altra forma di garanzia. 
  Le norme contabili per coordinare  la  gestione  regionale  con  la
gestione nazionale sono  predisposte  dal  segretario  amministrativo
nazionale anche secondo quanto previsto dalle disposizioni  di  legge
relative ai bilanci dei partiti politici.