Art. 15 Attivita' negoziale degli organi regionali Ai fini dell'attuazione degli obiettivi politici individuati in ambito regionale sotto la diretta responsabilita' politica dei coordinatori regionali, i fondi regionali destinati all'organizzazione regionale sono gestiti dal segretario amministrativo regionale, il quale agisce per procura rilasciata dal segretario amministrativo nazionale. La procura conferita ai tesorieri regionali non potra' comunque comprendere la facolta' di stipulare i seguenti atti: a) compravendita di beni immobili; b) compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili); c) costituzione di societa'; d) acquisto di partecipazioni in societa' gia' esistenti; e) concessioni di prestiti; f) contratti di mutuo; g) rimesse di denaro all'estero; h) apertura di conti correnti all'estero o in valuta; i) acquisto di valuta; l) richiesta e rilascio di avallo; m) fidejussioni o altra forma di garanzia. Le norme contabili per coordinare la gestione regionale con la gestione nazionale sono predisposte dal segretario amministrativo nazionale anche secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge relative ai bilanci dei partiti politici.