Art. 17 
 
                          I comitati locali 
 
  Il comitato locale  e'  l'elemento  di  base  in  cui  si  articola
l'iniziativa  politico-organizzativa  di  «Cambiamo!»,  e'  il  luogo
primario di aggregazione degli iscritti e di partecipazione alla vita
del partito. 
  I comitati locali, inoltre, attraverso una capillare  ramificazione
sul territorio e  nelle  categorie,  rappresentano  un  presidio  per
promuovere il perseguimento di tali finalita', anche  attraverso  una
costante interazione con le istituzioni a livello locale. 
  I comitati locali devono render conto  del  loro  operato  in  base
all'accordo base recante le condizioni di autorizzazione all'uso  del
simbolo e della denominazione del partito, nonche' i presupposti  per
la revoca immediata della medesima. 
  Il comitato locale puo' essere: 
    a)  di  tipo  territoriale  e  quindi  rappresentare  un   ambito
territoriale, quartiere, comune, unione comunale; 
    b) di tipo  ambientale,  all'interno  di  ambienti  lavorativi  o
scolastici o di aree di interesse. 
  Ogni comitato locale deve eleggere  al  proprio  interno,  tra  gli
iscritti, per la durata di tre anni, il proprio coordinatore. 
  Organi del comitato locale sono: 
    a) l'assemblea; 
    b) il coordinatore. 
  L'assemblea del comitato locale  e'  l'organo  deliberativo  ed  e'
composta da tutti gli iscritti  in  regola  con  il  pagamento  della
quota. Essa svolge le funzioni di indirizzo per l'attivita'  politica
nel territorio o nell'area di responsabilita' ed attua  le  decisioni
degli organi provinciali, regionali e nazionali di Cambiamo!. 
  In  particolare  l'assemblea  decide,  secondo  le  indicazioni  di
massima degli organi sovracomunali, in ordine alle alleanze politiche
ed alla composizione delle liste per le elezioni comunali. 
  In caso di piu' comitati locali in uno stesso comune le  decisioni,
riguardo le alleanze o la formazione delle liste,  sono  prese  dalla
riunione congiunta di tutte le assemblee dei comitati locali di  quel
comune e la riunione e'  presieduta  dal  coordinatore  del  comitato
locale piu' numeroso. 
  L'assemblea del comitato locale elegge il coordinatore. 
  Il coordinatore del comitato locale ha la  rappresentanza  politica
nel territorio o nell'ambito di  competenza,  promuove,  indirizza  e
coordina  l'attivita'  del  comitato  locale,  convoca   e   presiede
l'assemblea del comitato locale,  cura  i  rapporti  con  gli  organi
politici  e  istituzionali,  puo'  assegnare  deleghe  specifiche  ai
componenti del comitato locale per  un  miglior  funzionamento  dello
stesso.