Art. 18 Autonomia amministrativa territoriale e di comitato locale Le organizzazioni territoriali e i comitati locali rette da un organo elettivo hanno autonomia amministrativa e negoziale nei limiti delle attivita' riguardanti l'ambito territoriale di appartenenza. Ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della fonte di finanziamento. Gli organi territoriali e i comitati locali sono direttamente responsabili dei contributi e dei finanziamenti che ricevono e devono provvedere autonomamente a tutti gli incombenti di legge relativi, ivi compresi quelli relativi alla trasparenza in ordine a detti contributi e finanziamenti, alla loro pubblicazione e comunicazione ai sensi di legge ed agli organi previsti. I membri degli organi locali rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei limiti consentiti. E' in ogni caso esclusa la facolta' di stipulare i seguenti atti: a) compravendita di beni immobili; b) compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili); c) costituzione di societa'; d) acquisto di partecipazioni in societa' gia' esistenti; e) concessioni di prestiti; f) contratti di mutuo; g) rimesse di denaro all'estero; h) apertura di conti correnti all'estero e valutari; i) acquisto di valuta; l) richiesta e rilascio di avallo, fidejussioni o altra forma di garanzia.