Art. 18 
 
     Autonomia amministrativa territoriale e di comitato locale 
 
  Le organizzazioni territoriali e i  comitati  locali  rette  da  un
organo elettivo hanno autonomia amministrativa e negoziale nei limiti
delle attivita' riguardanti l'ambito territoriale di appartenenza. 
  Ogni  previsione  di  spesa   deve   essere   sempre   accompagnata
dall'indicazione   della   fonte   di   finanziamento.   Gli   organi
territoriali e i comitati locali sono direttamente  responsabili  dei
contributi e dei  finanziamenti  che  ricevono  e  devono  provvedere
autonomamente a tutti gli incombenti di legge relativi, ivi  compresi
quelli relativi alla trasparenza  in  ordine  a  detti  contributi  e
finanziamenti, alla loro pubblicazione e comunicazione  ai  sensi  di
legge ed agli organi previsti. 
  I  membri  degli  organi  locali  rispondono  personalmente   delle
obbligazioni assunte al di fuori dei limiti consentiti.  E'  in  ogni
caso esclusa la facolta' di stipulare i seguenti atti: 
    a) compravendita di beni immobili; 
    b) compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni
e simili); 
    c) costituzione di societa'; 
    d) acquisto di partecipazioni in societa' gia' esistenti; 
    e) concessioni di prestiti; 
    f) contratti di mutuo; 
    g) rimesse di denaro all'estero; 
    h) apertura di conti correnti all'estero e valutari; 
    i) acquisto di valuta; 
    l) richiesta e rilascio di avallo, fidejussioni o altra forma  di
garanzia.