Art. 19 Commissariamento e scioglimento delle strutture territoriali La Direzione nazionale puo', in presenza di gravi motivi e su proposta del coordinatore nazionale, commissariare gli organi periferici, anche regionali, con contestuale nomina di un commissario per il tempo necessario, e comunque non oltre un anno, alla ricostituzione dell'organo commissariato. Il provvedimento della Direzione nazionale e' immediatamente esecutivo. Avverso il provvedimento di commissariamento puo' essere proposto ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei probiviri. Sono da considerarsi gravi motivi che comportano il commissariamento: a) mancata nomina degli organi statutari nei modi e nei tempi previsti dallo statuto; b) mancata indizione del congresso nei termini previsti dallo statuto; c) inadeguatezza dell'organo a svolgere le funzioni connesse al proprio ruolo; d) irregolarita' amministrative; e) irregolarita' economiche e finanziarie. Le procedure di commissariamento sono previste anche in caso di scioglimento, chiusura o sospensione dell'organo periferico con la nomina di un commissario ad acta con il compito di ricostituire l'organo.