Art. 19 
 
    Commissariamento e scioglimento delle strutture territoriali 
 
  La Direzione nazionale puo', in  presenza  di  gravi  motivi  e  su
proposta  del  coordinatore  nazionale,  commissariare   gli   organi
periferici, anche regionali, con contestuale nomina di un commissario
per  il  tempo  necessario,  e  comunque  non  oltre  un  anno,  alla
ricostituzione  dell'organo  commissariato.  Il  provvedimento  della
Direzione nazionale e' immediatamente esecutivo. 
  Avverso il provvedimento di commissariamento puo'  essere  proposto
ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,  al
Collegio dei probiviri. 
  Sono   da   considerarsi   gravi   motivi   che    comportano    il
commissariamento: 
    a) mancata nomina degli organi statutari nei  modi  e  nei  tempi
previsti dallo statuto; 
    b) mancata indizione del congresso  nei  termini  previsti  dallo
statuto; 
    c) inadeguatezza dell'organo a svolgere le funzioni  connesse  al
proprio ruolo; 
    d) irregolarita' amministrative; 
    e) irregolarita' economiche e finanziarie. 
  Le procedure di commissariamento sono previste  anche  in  caso  di
scioglimento, chiusura o sospensione dell'organo  periferico  con  la
nomina di un commissario ad  acta  con  il  compito  di  ricostituire
l'organo.