Art. 21 Rendiconto e bilancio L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilita' del partito politico sono affidate al segretario amministrativo nazionale nel pieno rispetto della normativa speciale sulla contabilita' dei partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sull'andamento della gestione. Il segretario amministrativo nazionale deve redigere annualmente il bilancio o rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedono, in ogni caso rispettando i termini di legge per la relativa pubblicazione e comunicazione agli organi istituzionali di trasparenza. Al bilancio del partito politico si applicano gli stessi principi di chiarezza e verita' applicabili alle societa' di capitali. Entro il 15 luglio di ogni anno, e comunque entro i termini di legge, nel sito internet del partito deve essere pubblicato lo statuto al momento in vigore, il rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente, la relazione del segretario amministrativo nazionale e la relazione della societa' di revisione o del revisore unico. Il bilancio preventivo ed il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale sono approvati dall'Assemblea nazionale rispettivamente entro il 31 dicembre ed entro il 31 maggio di ogni anno, comunque entro i termini di legge per la relativa pubblicazione e comunicazione agli organi istituzionali di trasparenza.