Art. 21 
 
                        Rendiconto e bilancio 
 
  L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre  di  ogni
anno. 
  L'amministrazione  e  la  tenuta  della  contabilita'  del  partito
politico sono affidate al  segretario  amministrativo  nazionale  nel
pieno  rispetto  della  normativa  speciale  sulla  contabilita'  dei
partiti  politici,  composto  dallo  stato  patrimoniale,  dal  conto
economico e  dalla  nota  integrativa,  corredato  da  una  relazione
sull'andamento della gestione. Il segretario amministrativo nazionale
deve redigere  annualmente  il  bilancio  o  rendiconto  economico  e
finanziario da sottoporre all'approvazione  dell'Assemblea  nazionale
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro  sei
mesi  quando  particolari  esigenze  lo  richiedono,  in  ogni   caso
rispettando i termini  di  legge  per  la  relativa  pubblicazione  e
comunicazione agli organi istituzionali di trasparenza.  Al  bilancio
del partito politico si applicano gli stessi principi di chiarezza  e
verita' applicabili alle societa' di capitali. Entro il 15 luglio  di
ogni anno, e comunque entro i termini di legge, nel sito internet del
partito deve essere pubblicato lo statuto al momento  in  vigore,  il
rendiconto di esercizio relativo all'anno  precedente,  la  relazione
del segretario amministrativo nazionale e la relazione della societa'
di revisione o del revisore unico. 
  Il bilancio preventivo  ed  il  rendiconto  di  esercizio  e  stato
patrimoniale sono approvati dall'Assemblea nazionale  rispettivamente
entro il 31 dicembre ed entro il 31 maggio  di  ogni  anno,  comunque
entro  i  termini  di  legge  per   la   relativa   pubblicazione   e
comunicazione agli organi istituzionali di trasparenza.