Art. 23 
 
               Trasparenza e controllo del rendiconto 
 
  Allo scopo di garantire  la  trasparenza  e  la  correttezza  della
gestione contabile  e  finanziaria,  il  partito  si  avvale  di  una
societa' di revisione o di un revisore unico, iscritti nei rispettivi
albi speciali ai sensi delle normative vigenti, aventi  caratteri  di
terzieta' rispetto al partito. 
  La societa' di revisione o il  revisore  unico  e'  nominata  dalla
Direzione nazionale su proposta del coordinatore nazionale. 
  La societa' di revisione o il revisore unico certifica la  regolare
tenuta  della  contabilita'  sociale  ed  esprime  un  giudizio   sul
rendiconto di esercizio allo scopo di garantire la trasparenza  e  la
correttezza nella gestione contabile e finanziaria,  in  applicazione
dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96.