Art. 23 Trasparenza e controllo del rendiconto Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza della gestione contabile e finanziaria, il partito si avvale di una societa' di revisione o di un revisore unico, iscritti nei rispettivi albi speciali ai sensi delle normative vigenti, aventi caratteri di terzieta' rispetto al partito. La societa' di revisione o il revisore unico e' nominata dalla Direzione nazionale su proposta del coordinatore nazionale. La societa' di revisione o il revisore unico certifica la regolare tenuta della contabilita' sociale ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, in applicazione dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96.