Art. 24 
 
                      Il Collegio dei probiviri 
 
  Il Collegio dei probiviri e' composto da tre membri effettivi e due
supplenti,  di  cui  uno  con  funzioni   di   presidente,   nominati
dall'Assemblea nazionale con metodo proporzionale, e dura  in  carica
tre anni. 
  I membri del Collegio dei probiviri  non  possono  ricoprire  altre
cariche all'interno del partito. Il  presidente  del  Collegio  viene
eletto dai membri effettivi a maggioranza. 
  Per la validita' delle decisioni e'  richiesta  la  presenza  della
maggioranza dei componenti il Collegio ed il  voto  favorevole  della
maggioranza dei presenti; in caso di  parita'  prevale  il  voto  del
presidente. 
  Il Collegio dei probiviri: 
    a) garantisce il rispetto delle  regole  di  funzionamento  della
democrazia interna e  l'attuazione  dello  statuto,  con  particolare
attenzione  alla  rappresentanza  di  genere  ed  al  rispetto  delle
minoranze interne; 
    b) si  pronuncia  sulle  questioni  attinenti  l'elezione  ed  il
corretto funzionamento degli organi nazionali; 
    c) si pronuncia sulle controversie  insorte  tra  organi  locali,
provinciali, regionali e nazionali; 
    d) adotta le sanzioni disciplinari nei casi di  violazione  dello
statuto; 
    e) verifica la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti
dal presente statuto; 
    f) decide in ordine alle controversie tra  singoli  iscritti  e/o
con il partito; 
    g) espelle gli  iscritti  condannati  per  reati  che  comportino
incompatibilita' sostanziale con le finalita'  e  gli  obiettivi  del
partito.