Art. 24 Il Collegio dei probiviri Il Collegio dei probiviri e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dall'Assemblea nazionale con metodo proporzionale, e dura in carica tre anni. I membri del Collegio dei probiviri non possono ricoprire altre cariche all'interno del partito. Il presidente del Collegio viene eletto dai membri effettivi a maggioranza. Per la validita' delle decisioni e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Il Collegio dei probiviri: a) garantisce il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l'attuazione dello statuto, con particolare attenzione alla rappresentanza di genere ed al rispetto delle minoranze interne; b) si pronuncia sulle questioni attinenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali; c) si pronuncia sulle controversie insorte tra organi locali, provinciali, regionali e nazionali; d) adotta le sanzioni disciplinari nei casi di violazione dello statuto; e) verifica la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente statuto; f) decide in ordine alle controversie tra singoli iscritti e/o con il partito; g) espelle gli iscritti condannati per reati che comportino incompatibilita' sostanziale con le finalita' e gli obiettivi del partito.