Art. 25 
 
          Procedimento disciplinare e sanzioni disciplinari 
 
  Il Collegio  dei  probiviri  puo'  irrogare  le  seguenti  sanzioni
derivanti dalle violazioni allo statuto: 
    a)  richiamo:  dichiarazione  scritta  e  motivata  di   biasimo,
irrogata per lievi trasgressioni; 
    b)  sospensione:  provvedimento  inflitto  per  trasgressioni  ai
doveri morali e politici che l'appartenenza al partito comporta; essa
non puo' superare la durata di dodici mesi; 
    c) espulsione: provvedimento inflitto per  gravi  violazioni  dei
doveri morali e politici che l'appartenenza al partito comporta. 
  I provvedimenti sono comunicati alla Direzione nazionale. 
  Gli iscritti possono presentare ricorso al Collegio  dei  probiviri
in ordine al mancato rispetto del presente statuto. 
  Il Collegio dei probiviri puo' anche procedere d'ufficio. 
  La contestazione viene notificata dal coordinatore  nazionale  agli
iscritti interessati con lettera raccomandata o  PEC,  contenente  la
notizia dell'apertura del procedimento disciplinare e dei  fatti  che
gli  vengono  contestati.  E'  garantito   il   diritto   di   difesa
dell'iscritto sulla base  del  principio  della  contestazione  degli
addebiti e del contraddittorio, ha il diritto di accedere  agli  atti
del procedimento e puo' farsi assistere nel giudizio disciplinare  da
soggetto dal medesimo designato, deve far pervenire ogni osservazione
entro trenta giorni dalla ricezione della contestazione. 
  Il Collegio dei probiviri emette la decisione entro il  termine  di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione o del ricorso. 
  Ogni iscritto puo' presentare istanza scritta, con raccomandata a/r
o per posta elettronica certificata, per la tutela dei propri diritti
associativi innanzi al comitato dei probiviri. 
  Sulle decisioni del Collegio dei probiviri e' ammesso reclamo  alla
Direzione nazionale entro trenta  giorni  dalla  comunicazione  della
decisione. 
  La Direzione nazionale entro sessanta giorni  dalla  ricezione  del
reclamo puo' accogliere,  modificare  o  annullare  il  provvedimento
impugnato. 
  Scaduti i termini le decisioni sono definitive.