Art. 25 Procedimento disciplinare e sanzioni disciplinari Il Collegio dei probiviri puo' irrogare le seguenti sanzioni derivanti dalle violazioni allo statuto: a) richiamo: dichiarazione scritta e motivata di biasimo, irrogata per lievi trasgressioni; b) sospensione: provvedimento inflitto per trasgressioni ai doveri morali e politici che l'appartenenza al partito comporta; essa non puo' superare la durata di dodici mesi; c) espulsione: provvedimento inflitto per gravi violazioni dei doveri morali e politici che l'appartenenza al partito comporta. I provvedimenti sono comunicati alla Direzione nazionale. Gli iscritti possono presentare ricorso al Collegio dei probiviri in ordine al mancato rispetto del presente statuto. Il Collegio dei probiviri puo' anche procedere d'ufficio. La contestazione viene notificata dal coordinatore nazionale agli iscritti interessati con lettera raccomandata o PEC, contenente la notizia dell'apertura del procedimento disciplinare e dei fatti che gli vengono contestati. E' garantito il diritto di difesa dell'iscritto sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio, ha il diritto di accedere agli atti del procedimento e puo' farsi assistere nel giudizio disciplinare da soggetto dal medesimo designato, deve far pervenire ogni osservazione entro trenta giorni dalla ricezione della contestazione. Il Collegio dei probiviri emette la decisione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione o del ricorso. Ogni iscritto puo' presentare istanza scritta, con raccomandata a/r o per posta elettronica certificata, per la tutela dei propri diritti associativi innanzi al comitato dei probiviri. Sulle decisioni del Collegio dei probiviri e' ammesso reclamo alla Direzione nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione. La Direzione nazionale entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo puo' accogliere, modificare o annullare il provvedimento impugnato. Scaduti i termini le decisioni sono definitive.