Art. 27 Elezioni e candidature Per tutte le candidature, a esclusione di quelle relative a elezioni con preferenze e amministratori uscenti, nonche' ad esclusione dei casi di candidature concordate da una coalizione di alleati, ove vi siano piu' pretendenti si ricorre, di base, al principio delle primarie aperte. Le candidature per le elezioni al Parlamento nazionale e per i membri del Parlamento europeo sono ratificate dalla Direzione nazionale, garantendo in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze. Le candidature per i consigli delle regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, nonche' per l'elezione del presidente di regione e di provincia autonoma, sono approvate dalla Direzione regionale competente e trasmesse alla Direzione nazionale per la ratifica, e devono essere garantite in modo proporzionale eventuali minoranze. Le proposte di candidatura alle elezioni dei consigli comunali, nonche' per le cariche di sindaco nei comuni capoluogo e nei comuni superiori ai 15.000 abitanti sono ratificate dalla Direzione provinciale, mentre nei comuni inferiori ai 15.000 abitanti sono deliberate dall'assemblea del comitato locale interessato all'elezione e trasmesse al direttivo provinciale per la ratifica. In caso di assenza del comitato locale le competenze sono affidate alla Direzione provinciale. Nel caso di decisioni che comportino un'alleanza politica con partiti non coalizzati con «Cambiamo!» a livello nazionale, l'organo territoriale competente e' tenuto a chiedere l'autorizzazione alla Direzione nazionale. Tutte le candidature dovranno essere conformi ai criteri stabiliti dal presente statuto. I criteri si attengono ai seguenti principi: a) uguaglianza di tutti elettori; b) rappresentativita' sociale e territoriale dei candidati; c) merito e competenza; d) trasparenza nella procedura di selezione; e) garanzia dell'obiettivo della parita' tra i generi; f) rappresentanza delle eventuali minoranze interne; g) rappresentanza di entrambi i generi. Non sono candidabili ad ogni tipo di elezione, anche di carattere interno al partito, coloro nei cui confronti, ricorra una delle seguenti condizioni: a) sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per delitti di corruzione e di concussione nelle diverse forme previste o sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per reati inerenti a fatti che presentino, per modalita' di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravita'; b) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorche' non definitive, dalle funzioni espletate, previste dalla legge antimafia. Ove sopravvengano le condizioni di cui ai commi precedenti, gli eletti, i titolari di incarichi all'interno del partito, ovvero il personale di nomina politica, rassegnano le dimissioni dal relativo incarico.