Art. 27 
 
                       Elezioni e candidature 
 
  Per tutte  le  candidature,  a  esclusione  di  quelle  relative  a
elezioni  con  preferenze  e  amministratori  uscenti,   nonche'   ad
esclusione dei casi di candidature concordate da  una  coalizione  di
alleati, ove vi siano  piu'  pretendenti  si  ricorre,  di  base,  al
principio delle primarie aperte. 
  Le candidature per le elezioni al  Parlamento  nazionale  e  per  i
membri  del  Parlamento  europeo  sono  ratificate  dalla   Direzione
nazionale, garantendo in modo proporzionale la presenza di  eventuali
minoranze. 
  Le candidature per i  consigli  delle  regioni  e  delle  Provincie
autonome di Trento e Bolzano, nonche' per l'elezione  del  presidente
di regione e di provincia autonoma, sono  approvate  dalla  Direzione
regionale competente e trasmesse  alla  Direzione  nazionale  per  la
ratifica, e devono essere garantite in modo  proporzionale  eventuali
minoranze. 
  Le proposte di candidatura alle  elezioni  dei  consigli  comunali,
nonche' per le cariche di sindaco nei comuni capoluogo e  nei  comuni
superiori  ai  15.000  abitanti  sono  ratificate   dalla   Direzione
provinciale, mentre nei comuni  inferiori  ai  15.000  abitanti  sono
deliberate   dall'assemblea   del   comitato    locale    interessato
all'elezione e trasmesse al direttivo provinciale per la ratifica. In
caso di assenza del comitato locale le competenze sono affidate  alla
Direzione provinciale. 
  Nel caso di  decisioni  che  comportino  un'alleanza  politica  con
partiti non coalizzati con «Cambiamo!» a livello nazionale,  l'organo
territoriale competente e' tenuto a  chiedere  l'autorizzazione  alla
Direzione nazionale. 
  Tutte le candidature dovranno essere conformi ai criteri  stabiliti
dal presente statuto. 
  I criteri si attengono ai seguenti principi: 
    a) uguaglianza di tutti elettori; 
    b) rappresentativita' sociale e territoriale dei candidati; 
    c) merito e competenza; 
    d) trasparenza nella procedura di selezione; 
    e) garanzia dell'obiettivo della parita' tra i generi; 
    f) rappresentanza delle eventuali minoranze interne; 
    g) rappresentanza di entrambi i generi. 
  Non sono candidabili ad ogni tipo di elezione, anche  di  carattere
interno al partito, coloro  nei  cui  confronti,  ricorra  una  delle
seguenti condizioni: 
    a) sia stata emessa sentenza  di  condanna  definitiva,  anche  a
seguito di patteggiamento, per delitti di corruzione e di concussione
nelle diverse forme previste o sia stata emessa sentenza di  condanna
definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per reati  inerenti  a
fatti che presentino, per  modalita'  di  esecuzione  o  conseguenze,
carattere di particolare gravita'; 
    b) sia stata disposta l'applicazione  di  misure  di  prevenzione
personali o patrimoniali, ancorche' non  definitive,  dalle  funzioni
espletate, previste dalla legge antimafia. 
  Ove sopravvengano le condizioni di cui  ai  commi  precedenti,  gli
eletti, i titolari di incarichi all'interno del  partito,  ovvero  il
personale di nomina politica, rassegnano le dimissioni  dal  relativo
incarico.