Art. 35 Scioglimento Lo scioglimento del partito e' deliberato dall'Assemblea nazionale con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti. Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento del partito, l'Assemblea nazionale stabilira' le modalita' della liquidazione e della devoluzione del Fondo comune residuo ad altre associazioni senza scopo di lucro, con esclusione degli iscritti di Cambiamo!, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.