Art. 35 
 
                            Scioglimento 
 
  Lo scioglimento del partito e' deliberato dall'Assemblea  nazionale
con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti. 
  Addivenendosi per qualsiasi  causa  e  in  qualsiasi  momento  allo
scioglimento  del  partito,  l'Assemblea  nazionale   stabilira'   le
modalita' della liquidazione e della  devoluzione  del  Fondo  comune
residuo ad altre associazioni senza scopo di  lucro,  con  esclusione
degli iscritti di Cambiamo!, sentito l'organismo di controllo di  cui
all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.  662  e  salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.