Art. 8 Il coordinatore nazionale Il coordinatore nazionale e' eletto dal Congresso nazionale con il metodo delle primarie «aperte» sulla base di mozioni presentate collegate alle liste delle candidature anche per la Direzione nazionale. Il coordinatore nazionale esprime l'indirizzo politico, ne dirige l'organizzazione, ha la rappresentanza politica ed elettorale del partito. Il coordinatore nazionale e' titolare del simbolo. Il coordinatore nazionale ha la rappresentanza legale e giudiziale del partito, in tutti i gradi di giudizio e davanti ad ogni giurisdizione, per ogni attivita' e rapporto del partito, puo' intraprendere liti e resistere in giudizio e nominare difensori. Il coordinatore nazionale rilascia le autorizzazioni e le deleghe per la presentazione delle liste elettorali e per l'utilizzo del simbolo. Il coordinatore nazionale resta in carica tre anni. Il coordinatore nazionale, inoltre: a) convoca e presiede la Direzione nazionale, e ne stabilisce l'ordine del giorno; b) guida la delegazione del partito nelle consultazioni del Presidente della Repubblica e nei rapporti con le altre forze politiche; c) nomina e revoca i responsabili dei settori e i membri della Segreteria nazionale; d) propone all'Assemblea nazionale la nomina del segretario amministrativo nazionale; e) puo' nominare fino a due vicecoordinatori nazionali; f) puo' avocare a se' decisioni spettanti agli organismi territoriali in caso di particolari necessita'. Il coordinatore nazionale puo' essere revocato o dichiarato decaduto dall'Assemblea nazionale con una maggioranza dei due terzi dei componenti. Se il coordinatore nazionale cessa la carica prima del termine del suo mandato, l'Assemblea nazionale entro trenta giorni elegge un nuovo coordinatore nazionale che rimane in carica sino alla celebrazione del Congresso nazionale.