Art. 8 
 
                      Il coordinatore nazionale 
 
  Il coordinatore nazionale e' eletto dal Congresso nazionale con  il
metodo delle primarie  «aperte»  sulla  base  di  mozioni  presentate
collegate  alle  liste  delle  candidature  anche  per  la  Direzione
nazionale. 
  Il coordinatore nazionale esprime l'indirizzo politico,  ne  dirige
l'organizzazione, ha la rappresentanza  politica  ed  elettorale  del
partito. 
  Il coordinatore nazionale e' titolare del simbolo. 
  Il coordinatore nazionale ha la rappresentanza legale e  giudiziale
del partito,  in  tutti  i  gradi  di  giudizio  e  davanti  ad  ogni
giurisdizione, per  ogni  attivita'  e  rapporto  del  partito,  puo'
intraprendere liti e resistere in giudizio e nominare difensori. 
  Il coordinatore nazionale rilascia le autorizzazioni e  le  deleghe
per la presentazione delle liste  elettorali  e  per  l'utilizzo  del
simbolo. 
  Il coordinatore nazionale resta in carica tre anni. Il coordinatore
nazionale, inoltre: 
    a) convoca e presiede la Direzione  nazionale,  e  ne  stabilisce
l'ordine del giorno; 
    b) guida la  delegazione  del  partito  nelle  consultazioni  del
Presidente della  Repubblica  e  nei  rapporti  con  le  altre  forze
politiche; 
    c) nomina e revoca i responsabili dei settori e  i  membri  della
Segreteria nazionale; 
    d) propone  all'Assemblea  nazionale  la  nomina  del  segretario
amministrativo nazionale; 
    e) puo' nominare fino a due vicecoordinatori nazionali; 
    f)  puo'  avocare  a  se'  decisioni  spettanti  agli   organismi
territoriali in caso di particolari necessita'. 
  Il  coordinatore  nazionale  puo'  essere  revocato  o   dichiarato
decaduto dall'Assemblea nazionale con una maggioranza dei  due  terzi
dei componenti. 
  Se il coordinatore nazionale cessa la carica prima del termine  del
suo mandato, l'Assemblea nazionale  entro  trenta  giorni  elegge  un
nuovo  coordinatore  nazionale  che  rimane  in  carica   sino   alla
celebrazione del Congresso nazionale.