(Allegato 1 (art. 1))
                                                  Allegato 1 (art. 1) 
 
                      REGOLE TECNICHE VERTICALI 
 
    Capitolo V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, 
    biblioteche e archivi in edifici tutelati 
      Campo di applicazione ..................................... 
      Definizioni ............................................... 
      Classificazioni ........................................... 
      Valutazione del rischio di incendio ....................... 
      Strategia antincendio ..................................... 
        Reazione al fuoco 
        Resistenza al fuoco 
        Compartimentazione 
        Esodo 
        Gestione della sicurezza antincendio 
        Controllo dell'incendio 
        Rivelazione ed allarme 
        Controllo di fumi e calore 
        Sicurezza impianti tecnologici 
    V.10.1 - Campo di applicazione 
      1. La presente regola tecnica verticale  reca  disposizioni  di
prevenzione incendi riguardanti gli edifici sottoposti  a  tutela  ai
sensi del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,  aperti  al
pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre,
biblioteche e archivi. 
    V.10.2 - Definizioni 
      1.  Bene  tutelato:  bene  mobile  o  immobile  soggetto   alle
disposizioni di tutela ai sensi del decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42. 
      Nota: Nei beni immobili tutelati sono  compresi  gli  eventuali
arredi di interesse culturale (es.  mobili,  tendaggi,  rivestimenti,
...). 
      2. Museo  o  galleria:  struttura  permanente  che  acquisisce,
cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalita'  di
educazione e di studio. 
      3. Edifici destinati a esposizioni o mostre: edifici  destinati
permanentemente all'esibizione di manufatti, oggetti, beni mobili  ed
opere d'arte, al fine di consentirne la fruizione al pubblico. 
      4. Biblioteca: struttura permanente che raccoglie,  cataloga  e
conserva un insieme organizzato di libri, materiali  e  informazioni,
comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne  assicura  la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio. 
      5. Archivio: struttura permanente che raccoglie,  inventaria  e
conserva documenti originali d'interesse storico  e  ne  assicura  la
consultazione per finalita' di studio e di ricerca. 
      6. Deposito di beni tutelati: locale  non  aperto  al  pubblico
adibito a contenere beni tutelati. 
      Nota: dal campo di applicazione della presente RTV sono escluse
le  attivita'  temporanee  collocate  in  opere  da  costruzione  non
permanentemente dedicate alle attivita' di cui al  paragrafo  V.10.1,
per le quali la  presente  RTV  puo'  comunque  costituire  un  utile
riferimento. 
    V.10.3 - Classificazioni 
      1.  Ai  fini   della   presente   regola   tecnica,   le   aree
dell'attivita' sono classificate come segue: 
        TA: locali aperti al pubblico  dedicati  a  sale  espositive,
sala lettura, sala di consultazione e relativi servizi; 
        Nota:  Ad  esempio:   biglietteria,   guardaroba,   bookshop,
caffetteria, sala fotocopie ... 
        TC: aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi,
di superficie > 200 m²; 
        TM: depositi aventi superficie lorda >  25  m²  e  carico  di
incendio specifico qf > 600 MJ/m²; 
        TK1: locali ove si detengano o trattino  sostanze  o  miscele
pericolose  o  si   effettuino   lavorazioni   pericolose   ai   fini
dell'incendio  o  dell'esplosione;  locali  con  carico  di  incendio
specifico qf > 1200 MJ/m²; 
        Nota: Ad esempio: laboratori restauro, officine, falegnamerie
... 
        TK2: deposito beni tutelati; 
        TO: locali con affollamento > 100 persone; 
        Nota: Ad esempio: sala conferenze, sala didattica... 
        TT: locali in cui siano presenti quantita'  significative  di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici  rilevanti
ai fini della sicurezza antincendio; 
        Nota: Ad esempio:  centri  elaborazione  dati,  sala  server,
cabine elettriche ... 
    TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti, anche accessibili
al pubblico con particolari condizioni e limitazioni di accesso. 
        Nota: Ad esempio: zone ipogee, torri, sottotetti ... 
      2. Sono considerate aree a  rischio  specifico  (capitolo  V.1)
almeno le seguenti aree: aree TK1. 
    V.10.4 - Valutazione del rischio di incendio 
      1. La progettazione della  sicurezza  antincendio  deve  essere
effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2; 
      2. I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia
di cui al capitolo G.3. 
    V.10.5 - Strategia antincendio 
      1. Devono essere applicate tutte le  misure  antincendio  della
regola tecnica  orizzontale  attribuendo  i  livelli  di  prestazione
secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al
successivo comma 3. 
      2. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1  in
merito alle aree a rischio specifico e le  prescrizioni  delle  altre
regole tecniche verticali, ove pertinenti. 
      3. Nei paragrafi che  seguono  sono  riportate  le  indicazioni
complementari o sostitutive delle  soluzioni  conformi  previste  dai
corrispondenti livelli di prestazione della RTO. 
    V.10.5.1 - Reazione al fuoco 
      1. Nelle vie d'esodo verticali, percorsi d'esodo (es. corridoi,
atri, filtri, ...) e spazi calmi devono  essere  impiegati  materiali
appartenenti almeno al gruppo GM2  di  reazione  al  fuoco  (capitolo
S.1). 
    2. Non e' richiesta la verifica  dei  requisiti  di  reazione  al
fuoco dei beni  tutelati  ivi  compresi  i  beni  costituenti  arredo
storico (librerie, cassettonati, tendaggi, poltrone, mobilio). 
    V.10.5.2 - Resistenza al fuoco 
      1. La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti (capitolo
S.2) non puo' essere inferiore a quanto previsto in tabella V.10-1. 
 
             ===========================================
             |    Quota di piano dei     |             |
             |       compartimenti       |   Classe    |
             +===========================+=============+
             |          > -1 m           |     30      |
             +---------------------------+-------------+
             |          ≤ -1 m           |     60      |
             +---------------------------+-------------+
 
Tabella V.10-1: Classe di resistenza al fuoco 
      2. Per le aree TA, TC, TO, ove la natura di bene  tutelato  non
renda possibile l'adeguamento o la  determinazione  della  classe  di
resistenza  al  fuoco  richiesta,  devono  essere  adottati  tutti  i
seguenti requisiti aggiuntivi: 
        a) valore di qf,d  <  200  MJ/m²,  calcolato  escludendo  gli
elementi strutturali portanti combustibili e i beni tutelati; 
        b) sistema di gestione della sicurezza antincendio di livello
di prestazione III. 
    V.10.5.3 - Compartimentazione 
      1. Le aree di tipo TA e TO non devono essere ubicate a quota  <
-5 m. 
      2. Le aree dell'attivita' devono avere  le  caratteristiche  di
compartimentazione (capitolo S.3) previste in tabella V.10-2. 
 
                 ===================================
                 |  Area   | Requisiti aggiuntivi  |
                 +=========+=======================+
                 | TA, TC, |   Nessun requisito    |
                 |   TO    |      aggiuntivo       |
                 +---------+-----------------------+
                 | TM, TT, |                       |
                 |TK1, TK2 |   Di tipo protetto    |
                 +---------+-----------------------+
                 |         | Secondo le risultanze |
                 |         | della valutazione del |
                 |   TZ    |        rischio        |
                 +---------+-----------------------+
 
 Tabella V.10-2: Compartimentazione 
      3.   Per   le   particolari   caratteristiche   costruttive   e
architettoniche proprie degli edifici tutelati, la  quota  12  m  dei
piani del paragrafo S.3.6.2 per la compartimentazione  multipiano  e'
riferibile a 18 m. 
      4. Sono ammesse  comunicazioni  tra  le  attivita'  di  cui  al
paragrafo V.10.1 e altre attivita' civili (capitolo  S.3),  anche  se
afferenti  a  responsabili  diversi  pur  in  assenza  di  necessita'
funzionale. Nel caso in cui tali comunicazioni avvengano  tramite  un
sistema di esodo comune, i compartimenti dovranno essere: 
        a) di tipo protetto per  attivita'  con  profili  di  rischio
Rvita A1, A2, B1 o B2; 
        b) a prova di fumo in tutti gli altri casi. 
    V.10.5.4 - Esodo 
      1. Sono ammesse le soluzioni conformi  (capitolo  S.4)  di  cui
alla tabella V.10-3 alle seguenti condizioni aggiuntive: 
        a) nelle vie di esodo verticali, percorsi d'esodo  (corridoi,
atri, filtri ...) e spazi calmi  devono  essere  impiegati  materiali
appartenenti al gruppo GM0 o GM1 di reazione al  fuoco,  fatto  salvo
quanto previsto al comma 2 del paragrafo V.10.5.1; 
        b) la porzione di impianto di illuminazione di  sicurezza  in
corrispondenza delle  criticita'  sia  progettato  per  garantire  il
doppio dell'illuminamento minimo previsto dalla norma UNI EN 1838; 
        c) siano  previste  specifiche  misure  gestionali  (capitolo
S.5). 
        Nota:  Ad  esempio:  informazione  a  tutti  gli   occupanti,
segnaletica,  opuscoli,  applicazioni  per   smartphone,   tablet   e
similari, planimetrie, ... 
 
                     ===========================
                     |Altezze ≥ 1,8 m lungo le |
                     |       vie d'esodo       |
                     +=========================+
                     |Tutte le combinazioni di |
                     |alzata e pedata dei      |
                     |gradini delle scale      |
                     |previste nel capitolo    |
                     |S.4                      |
                     +-------------------------+
                     |Variazioni di alzata e   |
                     |pedata dei gradini nella |
                     |medesima rampa           |
                     +-------------------------+
                     |Larghezza minima ≥ 800 mm|
                     |per ciascun percorso     |
                     |delle vie di esodo       |
                     |orizzontali o verticali  |
                     |[1]                      |
                     +-------------------------+
                     |    [1] Le larghezze     |
                     |minime per le vie d'esodo|
                     |orizzontali < 800 mm     |
                     |della tabella S.4-28     |
                     |(capitolo S.4) possono   |
                     |essere applicate ai      |
                     |varchi da ambiti serviti |
                     |con i criteri previsti.  |
                     +-------------------------+
 
Tabella V.10-3: Soluzioni conformi per l'esodo 
      2.  Lungo  le  vie  d'esodo,  sono  ammesse  porte  anche   non
facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti
a  condizione  che  siano  mantenute  costantemente  aperte   durante
l'esercizio dell'attivita'. 
      3. L'affollamento massimo complessivo degli ambiti serviti  dal
corridoio cieco in relazione ai profili di rischio Rvita B1, B2 o  B3
puo' essere raddoppiato se si adotta il  sistema  di  gestione  della
sicurezza antincendio (capitolo S.5) di livello di prestazione III. 
      Nota: La massima lunghezza Lcc del corridoio  cieco  e'  quella
prevista nel capitolo S.4. 
    V.10.5.5 - Gestione della sicurezza antincendio 
      1. Ad integrazione delle soluzioni conformi relative ai livelli
di prestazione previsti, deve essere attuato quanto  riportato  nella
tabella V.10-4. 
      2. Qualora il centro di gestione delle emergenze (capitolo S.4)
non possa garantire il rispetto dei requisiti di accesso previsti, le
dotazioni (es. planimetrie, schemi funzionali di impianti,  strumenti
di comunicazione, controllo degli impianti di protezione  attiva,...)
devono essere duplicate in un compartimento distinto. 
      3. Le attivita' di cui al paragrafo V.10.1 con sistemi  d'esodo
comuni rispetto ad altre attivita' (capitolo S.3) devono adottare  la
GSA (capitolo S.5) di livello di prestazione III. 
      4. I sottotetti (aree TZ) devono  essere  mantenuti  liberi  da
materiali di ogni genere. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Tabella V.10-4: requisiti aggiuntivi per la GSA 
    V.10.5.5.1 Piano di limitazione dei danni 
      1. Il responsabile dell'attivita' deve predisporre il piano  di
limitazione dei danni. 
      2. Il piano di limitazione danni contiene  misure  e  procedure
per la  salvaguardia  dell'edificio  e  dei  beni  tutelati  in  esso
presenti, da mettere in atto in caso di incendio. 
      3. Il piano di limitazione dei danni deve individuare: 
        a.   i   soggetti,    adeguatamente    formati,    incaricati
dell'attuazione delle procedure in esso contenute; 
        b. la  distribuzione  qualitativa  e  quantitativa  dei  beni
tutelati presenti; 
        c. le procedure di allontanamento dei beni dettagliando,  ove
possibile,  anche   le   priorita'   di   evacuazione   e   specifici
provvedimenti per la rimozione e il  trasporto  presso  i  luoghi  di
ricovero; 
        d. gli eventuali luoghi di ricovero dei beni rimossi in  caso
di  emergenza,  con  particolare  riferimento  alle   condizioni   di
sicurezza e di conservazione degli stessi; 
        e.  le  procedure  per  la  protezione  in  loco   dei   beni
inamovibili o difficilmente spostabili; 
        Nota: Ad esempio:  copertura  con  materiali  di  protezione,
puntellamenti, riadesioni di parti staccate, barriere contro  schegge
... 
        f.  le  eventuali  restrizioni  nell'utilizzo   di   sostanze
estinguenti. 
        Nota: Ad  esempio:  zone  in  cui  e'  necessario  evitare  o
limitare l'uso di acqua per minimizzare i danni ai beni  tutelati  in
esso contenuti ... 
    V.10.5.6 - Controllo dell'incendio 
      1. Il valore del carico di incendio specifico qf  da  impiegare
per i criteri di attribuzione generalmente accettati dei  livelli  di
prestazione del capitolo S.6, puo' non tenere  conto  del  contributo
degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni  tutelati
presenti. 
      2. Nelle attivita' con superficie lorda > 400  m²  deve  essere
attribuito  almeno  il  livello  di  prestazione  IV  per  la  misura
antincendio controllo dell'incendio  (capitolo  S.6)  nelle  seguenti
aree: 
        a) TK1; 
        b)  TK2,  limitatamente  ai   depositi   di   beni   tutelati
combustibili; 
        c) TZ, limitatamente ai  sottotetti  con  struttura  portante
combustibile che non costituiscono compartimento autonomo. 
      3. La scelta degli agenti estinguenti  deve  essere  effettuata
secondo quanto previsto al capitolo  S.6  tenendo  in  considerazione
anche la compatibilita' degli stessi con i beni tutelati presenti. 
    V.10.5.7 - Rivelazione ed allarme 
      1. L'attivita' deve essere dotata di misure di  rivelazione  ed
allarme (capitolo S.7) di livello di prestazione IV. 
      Nota: le funzioni  secondarie  dovranno  essere  realizzate  se
pertinenti e secondo le risultanze della valutazione del rischio; 
    V.10.5.8 - Controllo di fumi e calore 
      1.  Per  il  dimensionamento  delle  aperture  di   smaltimento
(capitolo S.8) il valore del carico di incendio specifico qf puo' non
tenere conto  del  contributo  degli  elementi  strutturali  portanti
combustibili e dei beni tutelati presenti. 
    V.10.5.9 - Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio 
      1. I gas  refrigeranti  negli  impianti  di  climatizzazione  e
condizionamento (capitolo S.10) inseriti  in  aree  TA  e  TO  devono
essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817.