Art. 112 
 
Fondo comuni ricadenti  nei  territori  delle  province  di  Bergamo,
  Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza 
  1. In  considerazione  della  particolare  gravita'  dell'emergenza
sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle  province  di
cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto legge 8 aprile  2020,  n.
23, e' istituito presso il Ministero dell'interno un  fondo  con  una
dotazione di 200 milioni di euro  per  l'anno  2020,  in  favore  dei
predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi
entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e' disposto il riparto del contributo di cui al primo  periodo  sulla
base  della  popolazione  residente.  I  comuni  beneficiari   devono
destinare le risorse di cui al periodo precedente  ad  interventi  di
sostegno di carattere economico e sociale  connessi  con  l'emergenza
sanitaria da COVID-19. All'onere  derivante  dal  presente  articolo,
pari a 200,5 milioni di euro per l'anno 2020, si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 265. 
  1-bis. In favore del comune di San Colombano al Lambro, interamente
compreso  nel  territorio  dell'azienda   socio-sanitaria   di   Lodi
ancorche' appartenente alla provincia di Milano, e'  riconosciuto  un
contributo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, ad  integrazione  di
quanto determinato con decreto del  Capo  del  Dipartimento  per  gli
affari interni e territoriali del Ministero  dell'interno  27  maggio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 5 giugno 2020.