Art. 118 quater 
 
Modifiche al comma 346 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre  2015,
                               n. 208 
 
  1. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al  quinto  periodo,  la  parola:  «2019»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2020»; 
  b) il sesto periodo e' soppresso. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  1,5  milioni
di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,
del presente decreto.