Art. 152 
 
Sospensioni  dei  pignoramenti  dell'Agente  della   riscossione   su
                         stipendi e pensioni 
 
  1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in  vigore  del
presente decreto e il 31 agosto 2020 sono  sospesi  gli  obblighi  di
accantonamento derivanti dai  pignoramenti  presso  terzi  effettuati
prima di  tale  ultima  data  dall'agente  della  riscossione  e  dai
soggetti di cui all'articolo 52, comma 5,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997,  n.446,  aventi  ad  oggetto  le  somme
dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennita'  relative  al
rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute  a  causa  di
licenziamento, nonche'  a  titolo  di  pensione,  di  indennita'  che
tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le  somme  che
avrebbero dovuto essere accantonate nel  medesimo  periodo  non  sono
sottoposte a vincolo di indisponibilita'  e  il  terzo  pignorato  le
rende fruibili al debitore esecutato,  anche  se  anteriormente  alla
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sia  intervenuta
ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano  fermi
gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata  in  vigore
del presente decreto e restano definitivamente acquisite e  non  sono
rimborsate le somme  accreditate,  anteriormente  alla  stessa  data,
all'agente della riscossione e ai soggetti di  cui  all'articolo  52,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo n.446 del 1997. 
  2. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  valutati  in  9,7
milioni di  euro  per  l'anno  2020  che  aumentano,  ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento  netto  e  di
fabbisogno,  a  27,4  milioni  di  euro,   si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 265.