Art. 162 
 
                 Rateizzazione del debito di accisa 
 
  1. All'art. 3, comma 4 bis,  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni  penali  e  amministrative  approvato  con  decreto
legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) al primo periodo, dopo  le  parole  «che  si  trovi  in»  sono
aggiunte le seguenti: «documentate e riscontrabili»; 
    b) al terzo periodo, le parole «in numero non inferiore a  sei  e
non superiore a ventiquattro» sono sostituite dalle seguenti: «in  un
numero modulato in funzione del completo  versamento  del  debito  di
imposta entro la data  prevista  per  il  pagamento  dell'accisa  sui
prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno»; 
    c) l'ultimo periodo e' soppresso.