Art. 170 
 
                       Cessione del compendio 
 
  1. Qualora le  offerte  vincolanti  per  l'acquisto  del  Compendio
Ceduto  prevedano  quale  condizione  la  concessione  di  misure  di
sostegno pubblico,  la  Banca  d'Italia  le  trasmette  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. Sono trasmesse le sole offerte per  le
quali la Banca d'Italia attesta che: 
    a) l'offerente ha  una  situazione  patrimoniale,  finanziaria  e
organizzativa idonea, anche in relazione  alla  dimensione  dei  suoi
attivi  rapportati  a  quelli  del  Compendio  Ceduto,  a   sostenere
l'acquisizione del Compendio Ceduto e a  integrare  quest'ultimo  nei
propri processi e nella propria  organizzazione  aziendale  entro  un
anno dall'acquisizione; 
    b) tra l'offerente  e  la  banca  posta  in  liquidazione  coatta
amministrativa  non  sussistono  rapporti  di  controllo   ai   sensi
dell'articolo 23 del Testo unico bancario; 
    c) l'offerente e' autorizzato a svolgere l'attivita'  bancaria  e
le  altre  attivita'  svolte  dalla  banca  in  liquidazione   coatta
amministrativa in relazione al Compendio Ceduto; 
    d) il Compendio  Ceduto  non  comprende  le  passivita'  indicate
all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv),  del
decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180; 
    e)   non   vi    sono    condizioni    ostative    al    rilascio
dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 90,  comma  2,  del  Testo
unico bancario. 
  2. La Banca d'Italia attesta che: 
    a) la  cessione  non  e'  attuabile  senza  ricorso  al  sostegno
pubblico, evidenziando  le  motivazioni  per  le  quali  il  supporto
pubblico e' necessario per l'ordinato svolgimento della liquidazione,
anche alla luce delle valutazioni espresse dal  sistema  di  garanzia
dei depositi in merito alla possibilita' di effettuare interventi  ai
sensi dell'articolo 96-bis del Testo unico  bancario;  qualora  siano
state presentate offerte che non prevedono il  sostegno  pubblico  la
Banca d'Italia motiva le ragioni dell'esclusione delle stesse; 
    b) le  offerte  sono  state  individuate,  anche  sulla  base  di
trattative  a  livello  individuale,  nell'ambito  di  una  procedura
aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta
di acquisto piu' conveniente,  in  conformita'  al  quadro  normativo
dell'Unione europea sugli aiuti di Stato; 
    c) le offerte trasmesse sono idonee a garantire  la  liquidazione
ordinata della banca e il mantenimento  della  redditivita'  a  lungo
termine  del  soggetto  risultante  dalla  cessione,  indicando   per
ciascuna di esse le ragioni sottese alla propria valutazione. 
  3. Le offerte di  acquisto  del  Compendio  Ceduto  contengono  gli
impegni previsti ai fini del rispetto della disciplina europea  sugli
aiuti di Stato, inclusa la comunicazione  della  Commissione  Europea
2013/C-216/01, con particolare riguardo a quelli  ivi  stabiliti  dal
paragrafo 6.4, al divieto di  utilizzo  dei  segni  distintivi  della
banca in liquidazione coatta amministrativa e agli ulteriori  impegni
eventualmente indicati dalla Commissione europea, nella  decisione  o
nell'autorizzazione di cui all'articolo 169,  comma  5,  al  fine  di
limitare le distorsioni della parita' concorrenziale e assicurare  la
redditivita' dell'Acquirente dopo l'acquisizione.