Art. 195 bis 
 
       Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore 
 
  1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della
direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  22
maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della  direttiva  2004/48/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004,  l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni,  su  istanza  dei  titolari  dei
diritti,  puo'  ordinare  ai  fornitori  di  servizi  della  societa'
dell'informazione che utilizzano, a tale fine, anche  indirettamente,
risorse nazionali di numerazione di porre fine  alle  violazioni  del
diritto d'autore e dei diritti connessi. 
  2. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n.  249,
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Se l'inottemperanza
riguarda ordini impartiti  dall'Autorita'  nell'esercizio  delle  sue
funzioni di tutela del diritto d'autore e dei  diritti  connessi,  si
applica a ciascun soggetto interessato  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro diecimila  fino  al  2  per  cento  del  fatturato
realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente  alla  notifica
della contestazione».