Art. 198 
 
Istituzione di un fondo per la compensazione  dei  danni  subiti  dal
                            settore aereo 
 
  1.  In  considerazione  dei  danni   subiti   dall'intero   settore
dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19,  e'
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020,  per
la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali,  diversi
da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24  aprile
2020, n.27, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo
(COA) in corso di validita' e titolari di licenza di trasporto  aereo
di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale  dell'aviazione  civile,
che impieghino aeromobili con una capacita'  superiore  a  19  posti.
L'accesso  al  fondo  di  cui  al  presente   comma   e'   consentito
esclusivamente agli operatori che alla data  di  presentazione  della
domanda di accesso  applicano  ai  propri  dipendenti,  con  base  di
servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE)  n.  965/2012  della
Commissione, del 5 ottobre 2012, nonche' ai dipendenti  di  terzi  da
essi  utilizzati  per  lo  svolgimento   della   propria   attivita',
trattamenti  retributivi  comunque  non  inferiori  a  quelli  minimi
stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale  del  settore  stipulato
dalle organizzazioni  datoriali  e  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative  a  livello  nazionale.  Con  decreto  adottato   dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le modalita' di applicazione  della  presente
disposizione  nonche'  le  modalita'  di  recupero   dei   contributi
eventualmente riconosciuti ai vettori che non abbiano  ottemperato  a
quanto disposto  dal  secondo  periodo.  L'efficacia  della  presente
disposizione  e'  subordinata  all'autorizzazione  della  Commissione
europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato  sul
Funzionamento dell'Unione europea. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  130  milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.