Art. 200 
 
        Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale 
 
  1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale  e
regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio  pubblico  a
seguito   degli    effetti    negativi    derivanti    dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' istituito presso  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di
500 milioni di euro  per  l'anno  2020,  destinato  a  compensare  la
riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal
23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media  dei  ricavi
tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo  del
precedente biennio. Il Fondo e' destinato, nei limiti  delle  risorse
disponibili,  anche  alla  copertura  degli   oneri   derivanti   con
riferimento ai servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e  regionale
dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 del  presente
decreto. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997,  n.281,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  il
riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle imprese  di
trasporto pubblico locale  e  regionale,  alla  gestione  governativa
della  ferrovia  circumetnea,  alla   concessionaria   del   servizio
ferroviario Domodossola confine svizzero, alla  gestione  governativa
navigazione laghi e agli enti affidanti  nel  caso  di  contratti  di
servizio   grosscost.   Tali   criteri,   al    fine    di    evitare
sovracompensazioni, sono  definiti  anche  tenendo  conto  dei  costi
cessanti,   dei   minori   costi   di   esercizio   derivanti   dagli
ammortizzatori  sociali  applicati  in   conseguenza   dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,  dei  costi  aggiuntivi  sostenuti   in
conseguenza della medesima emergenza. 
  3. In considerazione  delle  riduzioni  dei  servizi  di  trasporto
pubblico passeggeri  conseguenti  alle  misure  di  contenimento  per
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, non trovano applicazione,  in
relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza  e
per i servizi ferroviari interregionali indivisi, le disposizioni che
prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di  sanzioni
o penali in ragione delle minori  corse  effettuate  o  delle  minori
percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al  31
dicembre 2020. 
  4. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dalla
diffusione del contagio da  COVID-19,  l'erogazione  alle  Regioni  a
statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma
4,  del   decreto-legge24   aprile   2017,   n.50,   convertito   con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa  all'anno
2020, per la parte relativa ai pagamenti non gia' avvenuti alla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
e' effettuata in un'unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020. 
  5. La ripartizione delle risorse stanziate per l'esercizio 2020 sul
fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto  2012,
n.135,  e'  effettuata  senza  l'applicazione  di  penalita',   fermo
restando quanto previsto  dal  comma  2-bis,  dell'articolo  27,  del
decreto-legge 24 aprile  2017,  n.50,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 21 giugno 2017, n.96, applicando le  modalita'  stabilite
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  26  giugno  2013,  n.148,  e
successive modificazioni. 
  5-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di  cui  al  comma  3
dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005,  n.58,  e  di  cui  al
comma 1230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.296,  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, e'  autorizzato  il  pagamento,  a
titolo di anticipazione, dell'80 per cento delle risorse a  decorrere
dall'anno 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni
beneficiarie e salvo conguaglio in esito all'attivita'  di  verifica.
La relativa erogazione e' disposta con cadenza semestrale. 
  5-ter. Al fine di mitigare gli effetti  economici  derivanti  dalla
diffusione del contagio da COVID-19,  l'assegnazione  e  l'erogazione
alle regioni beneficiarie delle risorse spettanti  per  gli  anni  di
competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi  2  e  3,
del  decreto-legge  21   febbraio   2005,   n.16,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.58, e  dell'articolo  1,
comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono  effettuate  in
un'unica soluzione, sulla  base  delle  informazioni  gia'  trasmesse
dalle regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281, da emanare entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  5-quater. Per gli anni di competenza dal  2014  al  2018  le  somme
residuate dagli importi  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  1  del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n.16, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n.58, e quelle residuate dagli importi di
cui al comma 3-bis dell'articolo 23  del  decreto-legge  24  dicembre
2003, n.355, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  febbraio
2004, n.47, sono  assegnate  alle  aziende  aventi  titolo  ai  sensi
dell'articolo 1,comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n.266, sulla
base delle istanze gia' presentate dalle aziende stesse alla data del
23 febbraio 2020,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  6. Al fine di garantire l'operativita' delle imprese  di  trasporto
pubblico di passeggeri, le autorita' competenti di  cui  all'articolo
2, lettere b) e c) del Regolamento (CE)  n.1370/2007  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 23  ottobre  2007,  erogano  alle  stesse
imprese, entro il 31 luglio 2020, un importo non inferiore all'80 per
cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020. 
  6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilita' e le misure
di contenimento della diffusione del virus  SARS-CoV-2,  fino  al  30
giugno 2021, in deroga all'articolo 87, comma  2,  del  codice  della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285,  possono
essere destinate ai servizi di linea per trasporto di  persone  anche
le autovetture a uso di  terzi  di  cui  all'articolo  82,  comma  5,
lettera b), del medesimo codice di cui al decreto  legislativo  n.285
del 1992. 
  7.  Al  fine  di  contenere  gli  effetti  negativi  dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  e  di  favorire   lo   sviluppo   degli
investimenti  e  il  perseguimento  piu'  rapido  ed  efficace  degli
obiettivi di rinnovo del  materiale  rotabile  destinato  ai  servizi
stessi, per le regioni, gli enti locali e i  gestori  di  servizi  di
trasporto pubblico locale e regionale, non si applicano  sino  al  31
dicembre 2024 le disposizioni che prevedono  un  cofinanziamento  dei
soggetti  beneficiari  nell'acquisto  dei  mezzi.  Per  le   medesime
finalita' di cui al primo periodo non trovano applicazione fino al 30
giugno 2021 le disposizioni relative all'obbligo di utilizzo di mezzi
ad  alimentazione  alternativa,  qualora  non  sia  presente   idonea
infrastruttura per l'utilizzo di tali  mezzi.  E'  autorizzato,  fino
alla data del 30 giugno  2021,  l'acquisito  di  autobus  tramite  la
convenzione ConsipAutobus 3  stipulata  il  2  agosto  2018,  nonche'
l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing. 
  8. Fino al 30 giugno 2021,  le  risorse  statali  previste  per  il
rinnovo  del  materiale  rotabile   automobilistico   e   ferroviario
destinato al trasporto pubblico locale  e  regionale  possono  essere
utilizzate,  entro  il  limite  massimo  del   5   per   cento,   per
l'installazione  di  dotazioni  sui  relativi  mezzi,  finalizzate  a
contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri  ed  il  personale
viaggiante,  nonche'  per  il  finanziamento  di  progetti   relativi
all'acquisto, anche mediante contratto di locazione  finanziaria,  da
parte degli esercenti i servizi  di  trasporto  pubblico  locale,  di
biciclette elettriche  a  pedalata  assistita  e  progettate  per  la
mobilita' condivisa e all'utilizzo di detti mezzi per  l'integrazione
dei servizi flessibili e di mobilita' condivisa con  i  programmi  di
esercizio esistenti. Per le finalita' di cui al precedente periodo ed
a valere sulle medesime risorse, il Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti, anche mediante apposite convenzioni  sottoscritte  con
Enti pubblici di ricerca o Istituti universitari, promuove uno o piu'
progetti   di   sperimentazione    finalizzati    ad    incrementare,
compatibilmente con le misure di contenimento previste  dall'articolo
1  del  decreto-legge  23  febbraio   2020,   n.6,   convertito   con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.13, e dall'articolo  1  del
decreto-legge 25 marzo 2020,  n.19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n.35, nonche' dai relativi  provvedimenti
attuativi, l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo
la sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante. 
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  pari  a  500
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
265. 
  9-bis. Le risorse previste dall'articolo  30,  comma  14-ter,  nono
periodo, del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.58,  come  incrementate
dall'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  2020,
n.8, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro per l'anno
2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,n.190,  come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,   del
presente decreto.