Art. 214 
 
Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi dell'ANAS
  e delle imprese esercenti attivita' di trasporto ferroviario. 
  1.  A  seguito  della  riduzione  della  circolazione  autostradale
conseguente alle misure di contenimento e prevenzione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e' autorizzata la spesa di 25  milioni  di
euro annui dal 2021 al 2034  quale  contributo  massimo  al  fine  di
compensare A.N.A.S. S.p.A. della  riduzione  delle  entrate  relative
all'anno 2020 riscosse ai sensi dell'articolo 19,  comma  9-bis,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  ed  integrate  dall'articolo  15,
comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  2. La misura della compensazione di cui al  comma  1  del  presente
articolo e' determinata nei limiti degli stanziamenti annuali di  cui
al comma 1 con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
da adottarsi entro il 31 marzo 2021, previa acquisizione, entro il 31
gennaio 2021 di una rendicontazione di ANAS  S.p.A.  della  riduzione
delle entrate di cui al comma 1  per  il  periodo  interessato  dalle
misure di contenimento e prevenzione di cui al comma  1  riferita  al
differenziale per lo stesso periodo del  livello  della  circolazione
autostradale tra gli anni 2019 e 2020. 
  2-bis. Al fine di garantire l'accessibilita' sostenibile  in  tempo
utile per lo svolgimento dei Giochi  olimpici  invernali  2026,  sono
trasferiti all'ANAS S.p.A. 10 milioni di euro per l'anno 2020 per  la
realizzazione    dell'intervento    denominato    «SS     42-variante
Trescore-Entratico». All'onere derivante dal presente comma,  pari  a
10  milioni  di  euro  per  l'anno   2020,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto. 
  2-ter. Al fine di garantire l'accessibilita' sostenibile  in  tempo
utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, all'ANAS
S.p.A. e' assegnata la somma di 10 milioni di euro  per  l'anno  2020
per la realizzazione dell'intervento denominato «Collegamento tra  la
strada  statale  n.  11-tangenziale  ovest  di   Milano-variante   di
Abbiategrasso  (tratta   A   da   Magenta   ad   Albairate-tratta   B
riqualificazione   della   strada   provinciale   114-tratta   C   da
Abbiategrasso a Vigevano)». All'onere derivante dal  presente  comma,
pari a 10 milioni di euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto. 
  3. E' autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020  e
di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere  le
imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri
e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli  effetti
economici  subiti  direttamente  imputabili  all'emergenza   COVID-19
registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020. 
  4. Le imprese di cui al comma 3 procedono a rendicontare  entro  il
30 settembre 2020 gli effetti economici di cui al  medesimo  comma  3
secondo  le  modalita'  definite  con  decreto  del  Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi  entro  30  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Le risorse complessivamente stanziate di cui  al  comma  3  sono
assegnate alle imprese beneficiarie con decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da  adottarsi  entro  il  31  dicembre
2020. 
  6. L'erogazione dei  fondi  assegnati  ai  sensi  del  comma  5  e'
subordinata alla  dichiarazione  di  compatibilita'  da  parte  della
Commissione europea ai sensi  dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. 
  7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo,  pari  a
70 milioni di euro per il 2020, e 105 milioni di euro annui dal  2021
al 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 265.