Art. 229 
 
           Misure per incentivare la mobilita' sostenibile 
 
  1. All'articolo 2  del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,  n.  141
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il terzo periodo del comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
      «Le disponibilita' di bilancio relative all'anno 2020, anche in
conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione  del  fondo
di cui al primo periodo e fino ad  esaurimento  delle  risorse,  alla
concessione in favore dei residenti  maggiorenni  nei  capoluoghi  di
Regione, nelle Citta'  metropolitane,  nei  capoluoghi  di  Provincia
ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di  un
"buono mobilita'", pari al 60 per  cento  della  spesa  sostenuta  e,
comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4  maggio
2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette,  anche
a pedalata assistita, nonche' di veicoli per la mobilita' personale a
propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  ovvero  per
l'utilizzo dei servizi  di  mobilita'  condivisa  a  uso  individuale
esclusi quelli mediante autovetture. Il "buono mobilita'" puo' essere
richiesto  per  una  sola  volta  ed  esclusivamente  per  una  delle
destinazioni d'uso previste. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro  delle  infrastrutture  e
dei  trasporti,  sono  definite  le  modalita'  e   i   termini   per
l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui  al  terzo  periodo
del presente comma, anche ai fini del rispetto del limite  di  spesa.
Al fine di ridurre le emissioni climalteranti,  le  risorse  relative
agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate nei limiti della  dotazione
del fondo di cui  al  primo  periodo  e  fino  ad  esaurimento  delle
risorse, alla concessione, ai residenti nei comuni interessati  dalle
procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o
n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non  ottemperanza  dell'Italia
agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano,  dal
1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino  alla
classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3
a due tempi, di un "buono mobilita'", cumulabile con quello  previsto
al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e  ad  euro
500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare,  entro  i  successivi
tre anni, per l'acquisto, anche a favore di  persone  conviventi,  di
abbonamenti al trasporto pubblico  locale  e  regionale,  nonche'  di
biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la  mobilita'
personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo
33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8  o  per  l'utilizzo
dei servizi di mobilita' condivisa a uso individuale.». 
    b) all'ultimo periodo del comma 1, le parole « presente  comma  »
sono sostituite dalle seguenti: «sesto periodo»; 
    c) al comma 2, al primo periodo, le parole « corsie preferenziali
per il trasporto pubblico locale » sono  sostituite  dalle  seguenti:
«corsie  riservate  per  il  trasporto  pubblico   locale   o   piste
ciclabili», e al terzo periodo  le  parole:  «e  n.  2015/2043»  sono
sostituite dalle seguenti: «o n. 2015/2043»; 
  2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, quinto  periodo,  del
decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,  e'  adottato  entro  sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il fondo  di  cui
al medesimo articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 111  del
2019, e' incrementato di ulteriori 70 milioni di euro nell'anno 2020.
Al relativo onere si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno
2020, mediante utilizzo delle risorse  disponibili,  anche  in  conto
residui,  sui  capitoli  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  finanziati
con quota parte dei proventi delle aste delle quote di  emissione  di
CO2 , di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13  marzo  2013,
n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione, e, quanto a 20
milioni di euro per l'anno 2020,  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio, anche in conto residui. 
  2-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e  urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente  riduzione
dell'erogazione  dei  servizi  di  trasporto  scolastico  oggetto  di
contratti stipulati con gli enti locali, nello  stato  di  previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e'  istituito  un
fondo con una dotazione di 20 milioni di euro  per  l'anno  2020.  Le
risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per  ristorare
le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle  perdite
di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281
del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  le  risorse
del  fondo  sono  ripartite  tra  i  comuni  interessati.   All'onere
derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di  euro  per  l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. 
  3. Fermo quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, per le medesime finalita' di cui al comma 1,  al
decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 1: 
      1) dopo il numero 7), e' inserito il seguente:  «  7-bis)  Casa
avanzata: linea di arresto per le biciclette  in  posizione  avanzata
rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli; »; 
      2) dopo il numero 12) e' inserito il seguente: «12-bis): Corsia
ciclabile: parte longitudinale della  carreggiata,  posta  a  destra,
delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e  ad
uso promiscuo, idonea  a  permettere  la  circolazione  sulle  strade
urbane dei velocipedi  nello  stesso  senso  di  marcia  degli  altri
veicoli e contraddistinta  dal  simbolo  del  velocipede.  La  Corsia
ciclabile e' parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione
alla circolazione dei velocipedi;»; 
    b)  all'articolo  182,  dopo  il  comma  9-bis,  e'  inserito  il
seguente: «9-ter. Nelle intersezioni  semaforizzate,  sulla  base  di
apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa
valutazione   delle   condizioni   di   sicurezza,    sulla    soglia
dell'intersezione puo' essere realizzata la casa avanzata,  estesa  a
tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa
avanzata  puo'  essere  realizzata  lungo  le  strade  con  velocita'
consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche  se  fornite  di  piu'
corsie per senso di marcia, ed e' posta a una distanza pari almeno  a
3 metri rispetto alla  linea  di  arresto  stabilita  per  il  flusso
veicolare. L'area delimitata e' accessibile attraverso una corsia  di
lunghezza pari almeno a 5 metri riservata  alle  biciclette,  situata
sul lato destro in prossimita' dell'intersezione.». 
  4. Al fine di favorire il  decongestionamento  del  traffico  nelle
aree urbane mediante la riduzione dell'uso  del  mezzo  di  trasporto
privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, con singole unita' locali con piu' di 100 dipendenti ubicate  in
un capoluogo di Regione, in una Citta' metropolitana, in un capoluogo
di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore  a  50.000
abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni  anno,
un  piano  degli  spostamenti  casa-lavoro  del   proprio   personale
dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto
privato individuale nominando, a tal fine, un  mobility  manager  con
funzioni di supporto professionale  continuativo  alle  attivita'  di
decisione, pianificazione, programmazione, gestione e  promozione  di
soluzioni ottimali di  mobilita'  sostenibile.  Il  Mobility  Manager
promuove, anche collaborando  all'adozione  del  piano  di  mobilita'
sostenibile, la  realizzazione  di  interventi  di  organizzazione  e
gestione della  domanda  di  mobilita'  delle  persone,  al  fine  di
consentire  la  riduzione  strutturale  e   permanente   dell'impatto
ambientale derivante dal  traffico  veicolare  nelle  aree  urbane  e
metropolitane,  tramite  l'attuazione  di  interventi  di   mobilita'
sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura  e'  scelta
tra il personale in ruolo. Con uno  o  piu'  decreti  di  natura  non
regolamentare  del  Ministro  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio  e  del  mare,  di  concerto   con   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalita'  attuative
delle disposizioni di  cui  al  presente  comma.  Le  amministrazioni
pubbliche provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a  carico
della finanza pubblica. 
  4-bis. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti e' autorizzata
la spesa di 1  milione  di  euro  per  l'anno  2020,  destinata  alla
concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della
gronda della laguna di Venezia che abbiano compiuto diciotto anni  di
eta'. Il contributo di cui al presente comma puo' essere concesso nel
limite  delle  risorse  autorizzate  dal  primo  periodo  e  fino   a
esaurimento delle stesse ed e' pari  al  60  per  cento  della  spesa
sostenuta,  dal  19  maggio  2020  al  31  dicembre  2020,   per   la
sostituzione di motori entro o fuoribordo  a  due  tempi  con  motori
entro o fuoribordo elettrici e non puo' superare  l'importo  di  euro
500. 
  4-ter. Il contributo di cui al comma 4-bis  puo'  essere  richiesto
per una sola volta. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono definiti le modalita' e i termini per la concessione  e
l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di
spesa di cui al medesimo comma 4-bis. 
  4-quater. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 1 milione  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.