Art. 5 bis 
 
     Disposizioni in materia di formazione continua in medicina 
 
  1. I crediti formativi del triennio  2020-2022,  da  acquisire,  ai
sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502, e dell'articolo 2,  commi  da  357  a  360,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attivita' di formazione  continua
in medicina, si intendono gia' maturati in ragione di  un  terzo  per
tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n.
3, che hanno continuato a svolgere la propria attivita' professionale
nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19.