IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, ai sensi del quale l'Autorita' nazionale anticorruzione (di seguito denominata Autorita') ha assunto i compiti e le funzioni della soppressa Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «codice dei contratti pubblici» ed in particolare gli articoli 209 e 210 contenenti disposizioni in materia di Camera arbitrale dei contratti pubblici; Visto il regolamento di organizzazione dell'Autorita' approvato con delibera n. 919 del 16 ottobre 2019, come da ultimo modificato con delibera n. 1125 del 4 dicembre 2019 e con delibera n. 50 del 22 gennaio 2020, il quale prevede all'art. 28, comma 2, che il Consiglio dell'Autorita', sentito il Consiglio della Camera arbitrale, approva il regolamento di organizzazione e funzionamento della Camera arbitrale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, in tema di «regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il Codice di condotta del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Autorita' approvato con deliberazione del primo settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni; Vista la delibera n. 563 assunta dal Consiglio nell'adunanza del 1° luglio 2020 con il quale e' stato deliberato di modificare il predetto regolamento sulla organizzazione e sul funzionamento della Camera arbitrale; Approva il seguente regolamento: Art. 1 Organi 1. Sono organi della Camera Arbitrale il Presidente e il Consiglio. 2. Il Consiglio arbitrale e' composto da cinque membri, scelti fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di requisiti di onorabilita' tali da garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto. Nel caso di impedimento permanente di uno dei membri, il Presidente del Consiglio arbitrale ne da' tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Autorita', che nomina un nuovo componente. 3. Il Presidente rappresenta la Camera arbitrale; cura i rapporti con gli organi o uffici dell'Autorita'; convoca le sedute del Consiglio della Camera arbitrale e ne dirige i lavori; adotta gli atti e i provvedimenti necessari alla esecuzione delle delibere del Consiglio; organizza l'attivita' della struttura di segreteria. 4. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente da uno dei componenti del Consiglio, secondo l'ordine deliberato all'inizio di ogni anno. 5. Il Presidente puo' adottare provvedimenti di urgenza, da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva alla loro adozione.