Art. 6 Deliberazioni 1. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. 2. In caso di deliberazioni concernenti taluno dei componenti del Consiglio, quest'ultimo delibera senza la presenza dell'interessato. 3. Nel caso di parita' prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.