Art. 2 Benemeriti della sanita' pubblica 1. Ai sensi del decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048, e successive modifiche, citato in premessa, la benemerenza alla sanita' pubblica e' conferita alle persone, agli enti, ai corpi, agli ufficiali che abbiano reso con cospicue elargizioni o con prestazioni segnalati servigi nel campo delle opere che interessano l'igiene e la sanita' pubblica, in circostanze diverse da quelle considerate dal regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872 e regio decreto 25 febbraio 1886, n. 3706. 2. La medaglia al merito della sanita' pubblica, istituita con decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048, e' coniata, secondo i gradi di merito, in oro, argento e bronzo. Essa ha il diametro di tre centimetri e porta, da una parte, lo stemma della Repubblica e, dall'altra, il bastone di Esculapio entro una corona di quercia circondata dalla leggenda «Al merito della sanita' pubblica». La medaglia al merito della sanita' pubblica si porta alla parte sinistra del petto, appesa a un nastro in seta, della larghezza di trentasei millimetri, a undici righe verticali di uguale larghezza alternate di colore cilestro e nero. 3. Alle ricompense al merito della sanita' pubblica e' aggiunta l'«Attestazione al merito della sanita' pubblica». 4. Il decreto di conferimento e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.