Art. 2 
 
                  Benemeriti della sanita' pubblica 
 
  1. Ai sensi del decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n.  1048,  e
successive modifiche, citato in premessa, la benemerenza alla sanita'
pubblica e'  conferita  alle  persone,  agli  enti,  ai  corpi,  agli
ufficiali che abbiano reso con cospicue elargizioni o con prestazioni
segnalati servigi nel campo delle opere che interessano l'igiene e la
sanita' pubblica, in circostanze diverse da  quelle  considerate  dal
regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872 e  regio  decreto  25  febbraio
1886, n. 3706. 
  2. La medaglia al merito  della  sanita'  pubblica,  istituita  con
decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048, e' coniata, secondo i
gradi di merito, in oro, argento e bronzo. Essa ha il diametro di tre
centimetri e porta, da una  parte,  lo  stemma  della  Repubblica  e,
dall'altra, il bastone di  Esculapio  entro  una  corona  di  quercia
circondata dalla leggenda «Al  merito  della  sanita'  pubblica».  La
medaglia al  merito  della  sanita'  pubblica  si  porta  alla  parte
sinistra del petto, appesa a un nastro in seta,  della  larghezza  di
trentasei millimetri, a undici righe verticali  di  uguale  larghezza
alternate di colore cilestro e nero. 
  3. Alle ricompense al merito della  sanita'  pubblica  e'  aggiunta
l'«Attestazione al merito della sanita' pubblica». 
  4.  Il  decreto  di  conferimento  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana.