Art. 3 Parere sulle proposte di concessione delle benemerenze 1. La Commissione centrale permanente e per le ricompense ai benemeriti della salute pubblica, nominata dal Ministro della salute ai sensi del decreto provvisorio del Capo dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344, e successive modifiche, esamina e valuta le segnalazioni di conferimento delle benemerenze, di cui agli articoli 1 e 2, rendendo il proprio parere al Ministro della salute.