Art. 3 
 
       Parere sulle proposte di concessione delle benemerenze 
 
  1. La Commissione  centrale  permanente  e  per  le  ricompense  ai
benemeriti della salute pubblica, nominata dal Ministro della  salute
ai sensi del decreto provvisorio del  Capo  dello  Stato  25  ottobre
1946,  n.  344,  e  successive  modifiche,  esamina   e   valuta   le
segnalazioni di conferimento delle benemerenze, di cui agli  articoli
1 e 2, rendendo il proprio parere al Ministro della salute.