Art. 5 
 
                                Oneri 
 
  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Il  Ministero  della
salute provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.