Art. 10 - Qualita' della vita 1. L'Universita' promuove la qualita' della vita universitaria per gli studenti e per il personale dipendente dedicando attenzione alle condizioni di lavoro e di studio, con particolare riferimento alla salute e sicurezza e alla funzionalita' in tutti gli ambienti di ricerca, studio e lavoro; al benessere nello svolgimento delle attivita'; alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; al superamento delle barriere nei confronti dei disabili; alla promozione di attivita' culturali, sportive e ricreative.