(Statuto-art. 10)
 
                    Art. 10 - Qualita' della vita 
 
  1. L'Universita' promuove la qualita' della vita universitaria  per
gli studenti e per il personale dipendente dedicando attenzione  alle
condizioni di lavoro e di studio, con  particolare  riferimento  alla
salute e sicurezza e alla funzionalita'  in  tutti  gli  ambienti  di
ricerca, studio  e  lavoro;  al  benessere  nello  svolgimento  delle
attivita'; alla conciliazione dei tempi  di  vita  e  di  lavoro;  al
superamento  delle  barriere  nei  confronti   dei   disabili;   alla
promozione di attivita' culturali, sportive e ricreative.