Art. 11 - Codice Etico 1. L'Universita' si dota di un Codice Etico della comunita' universitaria formata dal personale docente, dal personale tecnico amministrativo e dagli studenti dell'Ateneo. 2. Il Codice Etico determina i valori fondamentali della comunita' universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'Ateneo e detta le regole di condotta nell'ambito della comunita'. 3. Sulle violazioni del Codice Etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di Disciplina, decide, su proposta del Rettore, il Senato Accademico. 4. Le infrazioni del codice etico da parte della comunita' universitaria danno luogo, a seconda della gravita' delle stesse, alle seguenti sanzioni: a) richiamo scritto; b) richiamo con pubblicazione sul sito di Ateneo; c) sospensione per il massimo di tre anni dall'accesso ai fondi per la ricerca e/o per la didattica dell'Ateneo.