(Statuto-art. 11)
 
                       Art. 11 - Codice Etico 
 
  1. L'Universita'  si  dota  di  un  Codice  Etico  della  comunita'
universitaria formata dal personale docente,  dal  personale  tecnico
amministrativo e dagli studenti dell'Ateneo. 
  2. Il Codice Etico determina i valori fondamentali della  comunita'
universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto  dei  diritti
individuali, nonche' l'accettazione di doveri e  responsabilita'  nei
confronti dell'Ateneo e detta le regole di condotta nell'ambito della
comunita'. 
  3. Sulle violazioni del Codice Etico, qualora non ricadano sotto la
competenza del  Collegio  di  Disciplina,  decide,  su  proposta  del
Rettore, il Senato Accademico. 
  4.  Le  infrazioni  del  codice  etico  da  parte  della  comunita'
universitaria danno luogo, a seconda  della  gravita'  delle  stesse,
alle seguenti sanzioni: 
    a) richiamo scritto; 
    b) richiamo con pubblicazione sul sito di Ateneo; 
    c) sospensione per il massimo di tre anni dall'accesso  ai  fondi
per la ricerca e/o per la didattica dell'Ateneo.