(Statuto-art. 14)
 
                        Art. 14 - Il Rettore 
 
  1. Il Rettore ha la rappresentanza legale  dell'Ateneo  e  esercita
funzioni di indirizzo, iniziativa  e  coordinamento  delle  attivita'
scientifiche e didattiche. Il Rettore e', inoltre,  responsabile  del
perseguimento delle finalita'  dell'Universita'  secondo  criteri  di
qualita' e  nel  rispetto  dei  principi  di  efficacia,  efficienza,
trasparenza e promozione del merito. 
  2. Al Rettore, in particolare, spetta di: 
    a) convocare e presiedere il Senato Accademico e il Consiglio  di
Amministrazione, coordinando le attivita' di rispettiva competenza; 
    b) proporre al Consiglio di Amministrazione, acquisiti il  parere
e le proposte del Senato Accademico, i documenti di programmazione  e
riferire annualmente sullo stato della loro attuazione; 
    c) proporre all'approvazione del  Consiglio  di  Amministrazione,
sentito il Senato Accademico, il bilancio  di  previsione  annuale  e
triennale ed il conto consuntivo; 
    d) proporre al Consiglio di Amministrazione,  sentito  il  Senato
Accademico, l'attribuzione dell'incarico di Direttore Generale; 
    e)  proporre  al  Consiglio  di  Amministrazione  la  nomina  dei
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; 
    f) proporre al Consiglio di Amministrazione,  sentito  il  Senato
Accademico, i nomi dei componenti del  Nucleo  di  Valutazione  e  la
composizione e i componenti del Presidio della Qualita'; 
    g) esercitare l'alta vigilanza sul buon andamento della ricerca e
della didattica, nonche'  sull'efficienza  ed  efficacia  dell'azione
amministrativa dell'Ateneo; 
    h) emanare lo Statuto ed i regolamenti dell'Ateneo; 
    i)  esercitare  la  funzione  disciplinare   nei   limiti   delle
competenze  stabilite  dalla  legge  e  con  le  modalita'   definite
nell'art. 29 del presente Statuto; 
    j) disporre l'articolazione delle responsabilita'  relative  alla
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
    k) svolgere ogni altra attribuzione che gli sia  conferita  dalle
leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, nonche' ogni  altra  funzione
non espressamente attribuita ad altri organi  dal  presente  Statuto,
con esclusione  degli  atti  attinenti  alla  gestione  ordinaria  di
competenza del Direttore Generale.