Art. 15 - Elezione del Rettore 1. Il Rettore e' eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Universita' italiane, in possesso di un alto e documentabile profilo scientifico e di una attestata competenza gestionale e che abbiano presentato la loro candidatura nei modi e nei termini previsti dal Regolamento generale di Ateneo, da un corpo elettorale formato da tutti i docenti. 2. L'elettorato attivo spetta altresi' al personale tecnico amministrativo con voto ponderato nella misura pari al venti per cento del personale medesimo che abbia esercitato il diritto di voto, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, nonche' agli studenti che facciano parte del Consiglio degli Studenti, del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, dei Consigli di Dipartimento e dei Consigli delle Scuole di cui all'art. 36, ove costituite. 3. La convocazione del corpo elettorale per l'elezione del Rettore e' disposta dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianita', secondo le modalita' indicate nel Regolamento generale di Ateneo. 4. Il Regolamento Generale di Ateneo disciplina inoltre le modalita' di svolgimento delle elezioni in caso di anticipata cessazione dalla carica del Rettore. 5. Il Rettore e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto, in prima votazione; in seconda votazione il Rettore e' eletto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti; in terza con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procedera' con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. 6. Ai fini della validita' delle votazioni, il personale tecnico amministrativo e' ponderato nella misura pari al venti per cento degli aventi diritto al voto del personale medesimo. 7. Nell'ipotesi di candidatura unica, qualora non siano raggiunte le maggioranze richieste, il Decano attiva, secondo le forme e le modalita' previste dal Regolamento Generale di Ateneo, una nuova procedura elettorale con la possibilita' di presentazione di nuove candidature. 8. Il candidato che abbia conseguito la maggioranza prescritta e' proclamato eletto dal Decano e successivamente nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. In caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Rettore assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino al termine dell'anno accademico di compimento del sessennio. 9. In caso di anticipata cessazione dalla carica del Rettore, le sue funzioni vengono assunte, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, dal Decano fino alla nomina del nuovo Rettore. 10. Il Rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile. 11. Qualora sia eletto un professore a tempo definito, questi dovra' optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno. 12. Il Rettore percepisce un'indennita' di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione.