(Statuto-art. 17)
 
                   Art. 17 - Il Senato Accademico 
 
  1. Il Senato Accademico e' costituito: 
    a) dal Rettore, che lo presiede; 
    b) da dodici Direttori di Dipartimento, eletti dall'intero  corpo
docente sulla base del maggior numero di voti espressi e  secondo  le
modalita' stabilite dal Regolamento Generale di  Ateneo.  Qualora  il
numero dei Dipartimenti sia uguale o  inferiore  a  dodici,  tutti  i
direttori di dipartimento fanno parte del Senato Accademico; 
    c) da  due  rappresentanti  del  personale  docente  (uno  per  i
professori associati e uno per i  ricercatori)  eletti  per  ciascuna
delle macro aree scientifico-disciplinari; 
    d) da quattro rappresentanti del personale T/A eletti secondo  le
modalita' stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo; 
    e) da cinque rappresentanti  degli  studenti  eletti  dall'intero
corpo studentesco, di cui due in  rappresentanza  degli  iscritti  ai
corsi di laurea, uno in rappresentanza degli iscritti ai corsi laurea
magistrale e  uno  in  rappresentanza  degli  iscritti  ai  corsi  di
Dottorato e uno in  rappresentanza  degli  iscritti  alle  scuole  di
Specializzazione. 
  2. Per lo studio e l'approfondimento di  specifiche  tematiche,  il
Senato Accademico puo' avvalersi di apposite  commissioni  presiedute
da un proprio componente, scelto in  ragione  della  sua  competenza.
Delle Commissioni, fermo restando  il  rispetto  del  criterio  delle
qualita'  e  competenze  professionali,  possono  fare  parte   anche
componenti esterni al Senato. Il Senato Accademico puo' chiedere alle
Commissioni di formulare pareri o  proposte,  stabilendo  un  termine
entro cui devono riferire; nelle stesse materie per  cui  sono  state
costituite, le Commissioni  possono,  anche  su  propria  iniziativa,
presentare proposte al Senato Accademico. 
  3. I componenti del Senato Accademico durano  in  carica  tre  anni
accademici,  ad  eccezione  dei  rappresentanti  degli  studenti  che
vengono rinnovati ogni due  anni.  Le  modalita'  di  elezione  e  di
rinnovo  sono  demandate  al  Regolamento  Generale  di  Ateneo,  che
assicura  la  continuita'  della  loro   partecipazione   al   Senato
Accademico. 
  4. I componenti elettivi del Senato Accademico  sono  nominati  con
Decreto del Rettore. 
  5. I componenti del Senato Accademico non possono  essere  rieletti
dopo due mandati consecutivi. 
  6. Alle riunioni del Senato Accademico partecipano,  senza  diritto
di voto, il Pro Rettore, il Direttore Generale e i  Presidenti  delle
Scuole. Possono  parteciparvi  anche  il  Presidente  del  Nucleo  di
Valutazione e il Presidente del Presidio della Qualita'. 
  7. I componenti del Senato Accademico che  non  partecipino,  senza
giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono dalla  carica,
secondo le modalita' e i termini  previsti  dall'apposita  disciplina
dettata dal Regolamento Generale di Ateneo.