Art. 18 - Convocazione e deliberazioni 1. Il Senato Accademico e' convocato dal Rettore almeno sei volte all'anno. 2. Il Senato Accademico e', altresi', convocato ogni qualvolta il Rettore lo ritenga opportuno o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. 3. Le sedute del Senato Accademico sono valide se e' presente la maggioranza dei suoi componenti. 4. Le modalita' di convocazione e di funzionamento dell'Organo sono stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo.