(Statuto-art. 18)
 
               Art. 18 - Convocazione e deliberazioni 
 
  1. Il Senato Accademico e' convocato dal Rettore almeno  sei  volte
all'anno. 
  2. Il Senato Accademico e', altresi', convocato ogni  qualvolta  il
Rettore lo ritenga opportuno o ne faccia motivata richiesta almeno un
terzo dei suoi componenti. 
  3. Le sedute del Senato Accademico sono valide se  e'  presente  la
maggioranza dei suoi componenti. 
  4. Le modalita' di convocazione e di funzionamento dell'Organo sono
stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo.