(Statuto-art. 20)
 
              Art. 20 - Il Consiglio di Amministrazione 
 
  1. Il Consiglio di Amministrazione e' composto: 
    a) dal Rettore che lo presiede; 
    b) da cinque componenti interni all'Ateneo; 
    c) da tre componenti non appartenenti  ai  ruoli  universitari  a
decorrere dai tre anni precedenti la  designazione  e  per  tutta  la
durata dell'incarico; 
    d) da due rappresentanti degli studenti eletti dall'intero  corpo
studentesco. 
  2. Per i componenti del Consiglio di  Amministrazione,  di  cui  al
comma precedente, lettere  b)  e  c),  si  richiede  il  possesso  di
comprovata competenza in campo  gestionale  ovvero  di  un'esperienza
professionale di alto livello  con  una  necessaria  attenzione  alla
qualificazione  scientifica  culturale.   In   particolare,   per   i
componenti esterni, di cui alla lettera c), la comprovata  competenza
deve  consistere   in   esperienza   professionale   qualificata   in
amministrazioni pubbliche o  private  rappresentative  di  importanti
realta' istituzionali, culturali, produttive ed economiche e  in  una
riconosciuta    alta    qualificazione    scientifica    a    livello
internazionale. I componenti del Consiglio di Amministrazione di  cui
al presente comma, sono designati dal Senato  Accademico  secondo  le
modalita' e procedure di cui all'art. 19, commi 2 e 3. 
  3. Alle riunioni  del  Consiglio  di  Amministrazione  partecipano,
senza diritto  di  voto,  il  Pro  Rettore  Vicario  e  il  Direttore
Generale. 
  4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano  in  carica
tre anni accademici,  fatta  eccezione  per  i  rappresentanti  degli
Studenti che vengono rinnovati ogni due anni. 
  5. I consiglieri che non partecipino, senza giustificato motivo,  a
tre sedute consecutive decadono dalla carica, secondo le modalita'  e
i termini previsti dall'apposita disciplina dettata  dal  Regolamento
Generale di Ateneo. 
  6. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati  con
Decreto del Rettore. 
  7. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere
rieletti dopo due mandati consecutivi.