Art. 20 - Il Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione e' composto: a) dal Rettore che lo presiede; b) da cinque componenti interni all'Ateneo; c) da tre componenti non appartenenti ai ruoli universitari a decorrere dai tre anni precedenti la designazione e per tutta la durata dell'incarico; d) da due rappresentanti degli studenti eletti dall'intero corpo studentesco. 2. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui al comma precedente, lettere b) e c), si richiede il possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. In particolare, per i componenti esterni, di cui alla lettera c), la comprovata competenza deve consistere in esperienza professionale qualificata in amministrazioni pubbliche o private rappresentative di importanti realta' istituzionali, culturali, produttive ed economiche e in una riconosciuta alta qualificazione scientifica a livello internazionale. I componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al presente comma, sono designati dal Senato Accademico secondo le modalita' e procedure di cui all'art. 19, commi 2 e 3. 3. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Pro Rettore Vicario e il Direttore Generale. 4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni accademici, fatta eccezione per i rappresentanti degli Studenti che vengono rinnovati ogni due anni. 5. I consiglieri che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono dalla carica, secondo le modalita' e i termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal Regolamento Generale di Ateneo. 6. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con Decreto del Rettore. 7. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere rieletti dopo due mandati consecutivi.