(Statuto-art. 22)
 
         Art. 22 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione 
 
  1.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  e'  l'organo  di  indirizzo
strategico, di programmazione finanziaria e del personale, nonche' di
vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'; pertanto,
e' l'organo che approva i piani di sviluppo scientifici e  didattici,
garantisce la stabilita' finanziaria e indirizza e verifica, rispetto
agli obiettivi programmati,  l'effettiva  sussistenza  delle  risorse
finanziarie, umane e materiali disponibili. 
  2. Il Consiglio di Amministrazione,  in  particolare,  esercita  le
seguenti attribuzioni: 
    a) definire, previo parere del Senato Accademico, la missione,  i
valori e la visione dell'Ateneo; 
    b) approvare, su proposta del Rettore e previo parere del  Senato
Accademico, i documenti di programmazione  di  Ateneo,  nonche'  ogni
altro documento di sviluppo e di programmazione strategica; 
    c) approvare, previo parere obbligatorio del  Senato  Accademico,
il bilancio di previsione annuale e triennale dell'Ateneo, nonche' il
bilancio consuntivo; 
    d) approvare, previo parere obbligatorio del  Senato  Accademico,
il piano dell'offerta formativa proposto dai Dipartimenti o Scuole; 
    e) deliberare, previo parere obbligatorio del Senato  Accademico,
l'attivazione, la modifica o la soppressione di  sedi,  Dipartimenti,
Scuole, di cui all'art. 30 commi 3 e 5; 
    f) esprimere parere favorevole sui regolamenti  di  cui  all'art.
19, comma 1, lettera i); 
    g) approvare il Regolamento per l'Amministrazione, la  Finanza  e
la Contabilita',  nonche'  i  regolamenti  per  il  reclutamento  del
personale tecnico amministrativo  e  per  l'accesso  alle  qualifiche
dirigenziali; 
    h) approvare le proposte di chiamata dei professori  di  prima  e
seconda fascia e dei ricercatori a tempo  determinato  formulate  dai
Dipartimenti; 
    i)  approvare  i  programmi  edilizi  e  i  relativi   interventi
attuativi, nonche' l'acquisto e l'alienazione di beni immobili; 
    j) approvare, previo parere del Senato Accademico  e  sentito  il
Consiglio degli Studenti, i provvedimenti relativi alla contribuzione
studentesca; 
    k) approvare, sentito il Senato Accademico, la partecipazione  in
societa' di capitali per lo svolgimento di attivita'  strumentali  al
conseguimento delle proprie finalita' istituzionali; 
    l) approvare, sentito il Senato Accademico, l'adesione  ad  enti,
consorzi  ed  associazioni  comunque  denominate  che  comportino  la
sottoscrizione di una quota di adesione ad una soglia determinata dal
Consiglio di Amministrazione; 
    m) conferire, su proposta del Rettore e  sentito  il  parere  del
Senato Accademico, l'incarico di Direttore Generale, secondo le forme
e le modalita' stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo; 
    n) designare, su proposta del Rettore, i componenti del  Collegio
dei Revisori dei Conti; 
    o) irrogare, relativamente ai procedimenti  disciplinari  di  cui
all'art. 29, le sanzioni disciplinari al personale docente; 
    p)  designare,  su  proposta  del  Rettore,  sentito  il   Senato
Accademico, i nominativi dei componenti il Nucleo  di  Valutazione  e
del Presidio della Qualita'; 
    q) approvare  il  modello  organizzativo  del  personale  tecnico
amministrativo su proposta del Direttore Generale. 
  3. Il Consiglio  di  Amministrazione,  in  ordine  ai  procedimenti
disciplinari di cui al precedente comma, lettera n), decide senza  la
rappresentanza degli studenti. 
  4. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la misura e i modi di
corresponsione delle indennita' di carica o  di  partecipazione  agli
Organi Accademici. 
  5. Il Consiglio  di  Amministrazione  e'  competente,  altresi',  a
deliberare su ogni altra materia per la quale  sia  previsto  il  suo
intervento dalle norme dell'ordinamento universitario,  dal  presente
Statuto e dal Regolamento per  l'Amministrazione,  la  Finanza  e  la
Contabilita'.