Art. 23 - Il Direttore Generale 1. Il Direttore Generale e' responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi e delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo. 2. Il Direttore Generale, in particolare: a) coadiuva il Rettore e gli organi di Ateneo nell'esercizio delle loro funzioni e cura, per la parte di sua competenza, l'attuazione dei relativi programmi e deliberazioni; b) propone al Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei documenti programmatici e degli obiettivi assegnatogli, un piano di sviluppo e miglioramento della qualita' dei servizi, ne cura l'attuazione, del cui stato riferisce annualmente; c) propone al Consiglio di Amministrazione lo schema generale dell'organizzazione della struttura tecnico amministrativa e le politiche premiali e di sviluppo del personale tecnico amministrativo; d) attribuisce gli incarichi dirigenziali; ne definisce gli obiettivi assegnando risorse umane, finanziarie e strumentali; indirizza, coordina e monitora l'attivita' dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia; e) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici la cui competenza non sia delegata ai Dirigenti o riservata dallo Statuto ad altri organi; f) adotta le misure necessarie ad assicurare un adeguato controllo sulla regolare tenuta della contabilita' e sulla corretta redazione del bilancio consuntivo, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'. 3. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 4. L'incarico di Direttore Generale e' conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, a personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali. 5. L'incarico di Direttore Generale e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni e rinnovabile. 6. Il trattamento economico spettante al Direttore Generale e' determinato in conformita' a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.