(Statuto-art. 23)
 
                   Art. 23 - Il Direttore Generale 
 
  1.  Il  Direttore  Generale  e'  responsabile,  sulla  base   degli
indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva
gestione e organizzazione dei servizi e delle risorse  strumentali  e
del personale tecnico amministrativo. 
  2. Il Direttore Generale, in particolare: 
    a) coadiuva il Rettore e  gli  organi  di  Ateneo  nell'esercizio
delle  loro  funzioni  e  cura,  per  la  parte  di  sua  competenza,
l'attuazione dei relativi programmi e deliberazioni; 
    b) propone al Consiglio  di  Amministrazione,  tenuto  conto  dei
documenti programmatici e degli obiettivi assegnatogli, un  piano  di
sviluppo  e  miglioramento  della  qualita'  dei  servizi,  ne   cura
l'attuazione, del cui stato riferisce annualmente; 
    c) propone al Consiglio di  Amministrazione  lo  schema  generale
dell'organizzazione  della  struttura  tecnico  amministrativa  e  le
politiche   premiali   e   di   sviluppo   del   personale    tecnico
amministrativo; 
    d) attribuisce  gli  incarichi  dirigenziali;  ne  definisce  gli
obiettivi  assegnando  risorse  umane,  finanziarie  e   strumentali;
indirizza, coordina e monitora l'attivita' dei dirigenti,  anche  con
potere sostitutivo in caso di inerzia; 
    e) adotta gli atti relativi all'organizzazione  degli  uffici  la
cui competenza non  sia  delegata  ai  Dirigenti  o  riservata  dallo
Statuto ad altri organi; 
    f)  adotta  le  misure  necessarie  ad  assicurare  un   adeguato
controllo sulla regolare tenuta della contabilita' e  sulla  corretta
redazione del bilancio consuntivo, secondo le modalita' stabilite dal
Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'. 
  3. Il Direttore Generale  partecipa  senza  diritto  di  voto  alle
sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 
  4. L'incarico di Direttore Generale e' conferito dal  Consiglio  di
Amministrazione, su proposta  del  Rettore,  sentito  il  parere  del
Senato  Accademico,  a   personalita'   di   elevata   qualificazione
professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale in funzioni
dirigenziali. 
  5. L'incarico di Direttore Generale e' regolato  con  contratto  di
lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore
a quattro anni e rinnovabile. 
  6. Il trattamento economico  spettante  al  Direttore  Generale  e'
determinato in conformita' a criteri e parametri fissati con  decreto
del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e  della  Ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.