(Statuto-art. 25)
 
            Art. 25 - Il Collegio dei Revisori dei conti 
 
  1. Il Collegio dei Revisori dei  conti  e'  l'organo  di  controllo
sulla gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale;
verifica gli atti contabili dell'Ateneo, nonche' i conti preventivi e
consuntivi annuali e predispone la relazione accompagnatoria  di  sua
competenza. 
  2. Il Collegio  dei  Revisori  dei  conti  e'  composto  da  cinque
componenti di cui tre effettivi e due supplenti: 
    a) un componente effettivo, con funzioni di Presidente, e' scelto
dal Consiglio di Amministrazione, su  proposta  del  Rettore,  tra  i
magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; 
    b) un componente effettivo ed uno supplente  sono  designati  dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
    c) un componente effettivo ed uno supplente  sono  designati  dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca. 
  3. Almeno due componenti del Collegio dei Revisori dei conti devono
essere iscritti al Registro dei Revisori contabili. 
  4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti  sono  nominati
con decreto rettorale; durano in carica tre  anni  e  possono  essere
rinnovati per una sola volta. 
  5. L'incarico non puo'  essere  conferito  a  personale  dipendente
dell'Universita'.