Art. 25 - Il Collegio dei Revisori dei conti 1. Il Collegio dei Revisori dei conti e' l'organo di controllo sulla gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale; verifica gli atti contabili dell'Ateneo, nonche' i conti preventivi e consuntivi annuali e predispone la relazione accompagnatoria di sua competenza. 2. Il Collegio dei Revisori dei conti e' composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti: a) un componente effettivo, con funzioni di Presidente, e' scelto dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; b) un componente effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; c) un componente effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca. 3. Almeno due componenti del Collegio dei Revisori dei conti devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili. 4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati con decreto rettorale; durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta. 5. L'incarico non puo' essere conferito a personale dipendente dell'Universita'.