(Statuto-art. 26)
 
                Art. 26 - Il Consiglio degli Studenti 
 
  1. Il Consiglio degli Studenti e' l'Organo di rappresentanza  degli
studenti in cui convergono le componenti  e  trovano  espressione  le
esigenze di tutti gli studenti dell'Ateneo. 
  2. Il Consiglio  degli  Studenti  svolge  funzioni  consultive  nei
confronti degli  Organi  di  Governo  dell'Ateneo,  nonche'  funzioni
propositive su materie riguardanti in  modo  esclusivo  o  prevalente
l'interesse degli studenti. 
  In particolare: 
    a) esprime il proprio parere, nel termine di ventuno giorni dalla
data di ricevimento, in tema di: 
      -diritto allo studio, politiche di valorizzazione del merito  e
mobilita' internazionale; 
      -contribuzione studentesca; 
      -proposta di istituzione e disattivazione dei corsi di studio; 
      -piani di sviluppo dell'Ateneo; 
      -normativa inerente agli studenti; 
    b)  formula  proposte,  anche  per  l'effettuazione  di  indagini
conoscitive  e  verifiche,  in  merito  alle  materie  di  cui   alla
precedente lettera a) e in merito a: 
      -organizzazione delle attivita' didattiche; 
      -servizi agli studenti; 
    c)  adotta,  con  l'approvazione  del  Senato  Accademico  e  del
Consiglio di Amministrazione per le parti di  rispettiva  competenza,
le regole generali da applicare nell'Ateneo  per  lo  svolgimento  di
attivita' formative autogestite  dagli  studenti  nei  settori  della
cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero,  nei
limiti della vigente disciplina legislativa. 
  3. Alle proposte  del  Consiglio  degli  Studenti,  gli  Organi  di
Governo sono tenuti a dare risposta motivata entro  90  giorni  dalla
data di presentazione della richiesta. 
  4. Il Consiglio degli Studenti, costituito  da  un  massimo  di  35
membri, e' cosi' composto: 
    a) dai rappresentanti degli studenti eletti in Senato  Accademico
e in Consiglio di Amministrazione; 
    b) da un rappresentante per ogni Dipartimento  o  Scuola  con  un
numero di iscritti (esclusi  i  dottorandi)  inferiore  a  2000,  due
rappresentanti se il numero di iscritti e' compreso tra 2000 e  3999,
tre rappresentanti se il numero degli iscritti e' pari o superiore  a
4000; 
    c) da due studenti iscritti ai Corsi di Dottorato; 
    d) da due studenti iscritti alle scuole di specializzazione. 
  5. Il mandato dei componenti del Consiglio degli Studenti e' di due
anni accademici rinnovabili per una sola volta. 
  6. Le modalita' di funzionamento del Consiglio degli Studenti  sono
disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.