(Statuto-art. 28)
 
                Art. 28 - Comitato Unico di Garanzia 
 
  1. Presso l'Universita' e' costituito il Comitato Unico di Garanzia
per le Pari Opportunita', la  Valorizzazione  del  Benessere  di  chi
lavora e contro le discriminazioni. 
  2. Il Comitato ha compiti propositivi,  consultivi  e  di  verifica
dell'attuazione delle pari opportunita'  e  la  valorizzazione  delle
differenze, al fine di garantire il  rispetto  dei  principi  di  non
discriminazione in riferimento a tutti i fattori  di  discriminazione
di cui alla normativa italiana ed europea. Il Comitato contribuisce a
realizzare i principi generali  di  cui  al  Titolo  I  del  presente
Statuto. 
  3. Il Comitato e' formato da dodici componenti,  cinque  dei  quali
designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello di Ateneo, cinque nominati dal  Rettore  sulla  base  delle
candidature presentate, due designati dal Consiglio  degli  studenti.
Almeno cinque componenti devono appartenere ai  ruoli  del  personale
docente. 
  4. Il Comitato elegge il Presidente tra i componenti  nominati  dal
Rettore. Il Presidente ha facolta'  di  convocare,  laddove  ritenuto
opportuno, il Comitato, in composizione ristretta e di individuare un
consigliere  di  fiducia.  Con  cadenza  annuale  e'  presentata   al
Consiglio di Amministrazione una relazione sulla attivita' svolta. 
  5. I componenti durano in carica tre  anni  e  non  possono  essere
designati per piu' di due mandati. 
  6. La partecipazione al Comitato, non da' luogo alla corresponsione
di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.