(Statuto-art. 29)
 
                  Art. 29 - Collegio di disciplina 
 
  1. Il Collegio di disciplina svolge l'istruttoria dei  procedimenti
disciplinari nei confronti del personale docente ed esprime il parere
sui provvedimenti da adottare. 
  2. Il Collegio di disciplina e' unico, articolato in tre sezioni, e
costituito da docenti in regime  di  impegno  a  tempo  pieno  e  con
rapporto di  lavoro  a  tempo  indeterminato  in  prevalenza  esterni
all'ateneo, ove possibile. Il presidente e' un professore  ordinario.
La prima sezione opera nei confronti dei professori  ordinari  ed  e'
costituita dal presidente e da due professori  ordinari.  La  seconda
sezione opera nei confronti dei professori associati ed e' costituita
dal presidente e da due professori associati. La terza sezione  opera
nei confronti dei ricercatori ed e' costituita dal  presidente  e  da
due  ricercatori.  Qualora  il  procedimento  disciplinare  coinvolga
docenti appartenenti a categorie diverse, il collegio opera a sezioni
congiunte, in ragione delle categorie interessate. 
  3. I componenti interni del Collegio sono eletti  dalla  rispettiva
componente  accademica  dei  docenti  dell'ateneo  secondo  modalita'
contemplate in apposito regolamento di funzionamento. 
  4. I componenti esterni del Collegio vengono designati  dal  Senato
accademico, su proposta del Rettore. 
  5. I componenti  del  Collegio  di  disciplina  sono  nominati  dal
Rettore, restano in  carica  per  tre  anni  accademici  e  non  sono
rieleggibili. 
  6. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra  pari  e
nel  rispetto  del  contraddittorio,  in  conformita'  alla   vigente
normativa in materia. 
  7. Il Rettore, venuto a conoscenza di un fatto che puo'  dar  luogo
ad una sanzione disciplinare superiore alla censura, da' l'avvio  del
procedimento e trasmette gli  atti  al  Collegio.  Per  i  fatti  che
possono dar luogo a una  sanzione  disciplinare  non  superiore  alla
censura il Rettore procede con  proprio  provvedimento.  In  caso  di
illeciti commessi dal Rettore, la titolarita' del potere disciplinare
spetta al Decano di Ateneo. 
  8. Il  Collegio,  all'esito  dell'istruttoria,  formula  il  parere
vincolante per il Consiglio di Amministrazione che, in conformita' al
parere, irroga la sanzione o dispone l'archiviazione. 
  9. La partecipazione al Collegio di disciplina non da'  luogo  alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.