Art. 3 - Attuazione delle finalita' 1. In relazione alle proprie finalita' e nell'esercizio della propria autonomia, l'Universita', anche attraverso accordi, contratti e collaborazioni comunque denominate con enti pubblici o privati: a) promuove la collaborazione con Universita' italiane e straniere, con altri soggetti pubblici e privati anche a livello europeo e internazionale; b) promuove la diffusione dei risultati della ricerca scientifica anche ai fini di una loro utilizzazione in campo sociale ed economico; c) favorisce gli scambi, la collaborazione scientifica e didattica e l'internazionalizzazione, anche attraverso programmi integrati di studio, un'ampia mobilita' di docenti e studenti, la realizzazione di iniziative di cooperazione interuniversitaria per attivita' di studio e di ricerca e l'attivazione di corsi che rilascino titoli di studio riconosciuti anche da altri ordinamenti e insegnamenti svolti in lingua straniera; d) promuove strategie finalizzate all'incremento della presenza di studenti e studiosi stranieri al suo interno; e) tutela e incoraggia lo sviluppo del talento, dell'indipendenza e della creativita' individuali, in particolare dei giovani; f) elabora, dandone la massima diffusione, indicatori atti a verificare un utilizzo efficace dei fondi destinati alla ricerca, alla didattica e alle attivita' di servizio; g) favorisce la partecipazione di tutte le componenti universitarie anche attraverso l'organizzazione di momenti di incontro e di discussione aperti; h) si impegna a estendere il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra donne e uomini a tutti gli organi universitari; i) valuta ogni altra possibile azione che consenta di perseguire le proprie finalita' nell'ambito della normativa vigente e dei principi etici dell'ateneo.