(Statuto-art. 3)
 
                 Art. 3 - Attuazione delle finalita' 
 
  1. In relazione  alle  proprie  finalita'  e  nell'esercizio  della
propria autonomia, l'Universita', anche attraverso accordi, contratti
e collaborazioni comunque denominate con enti pubblici o privati: 
    a)  promuove  la  collaborazione  con  Universita'   italiane   e
straniere, con altri soggetti pubblici  e  privati  anche  a  livello
europeo e internazionale; 
    b) promuove la diffusione dei risultati della ricerca scientifica
anche  ai  fini  di  una  loro  utilizzazione  in  campo  sociale  ed
economico; 
    c)  favorisce  gli  scambi,  la  collaborazione   scientifica   e
didattica  e  l'internazionalizzazione,  anche  attraverso  programmi
integrati di studio, un'ampia mobilita' di  docenti  e  studenti,  la
realizzazione di iniziative di  cooperazione  interuniversitaria  per
attivita' di studio  e  di  ricerca  e  l'attivazione  di  corsi  che
rilascino titoli di studio riconosciuti anche da altri ordinamenti  e
insegnamenti svolti in lingua straniera; 
    d) promuove strategie finalizzate all'incremento  della  presenza
di studenti e studiosi stranieri al suo interno; 
    e) tutela e incoraggia lo sviluppo del talento, dell'indipendenza
e della creativita' individuali, in particolare dei giovani; 
    f) elabora, dandone la  massima  diffusione,  indicatori  atti  a
verificare un utilizzo efficace dei  fondi  destinati  alla  ricerca,
alla didattica e alle attivita' di servizio; 
    g)  favorisce  la   partecipazione   di   tutte   le   componenti
universitarie  anche  attraverso  l'organizzazione  di   momenti   di
incontro e di discussione aperti; 
    h)  si  impegna   a   estendere   il   rispetto   del   principio
costituzionale delle pari opportunita' tra donne e uomini a tutti gli
organi universitari; 
    i) valuta ogni altra possibile azione che consenta di  perseguire
le proprie  finalita'  nell'ambito  della  normativa  vigente  e  dei
principi etici dell'ateneo.