(Statuto-art. 30)
 
                 Art. 30 - Articolazione dell'Ateneo 
 
  1. L'Ateneo si  articola  in  Dipartimenti,  che  costituiscono  la
struttura fondamentale per il perseguimento  dei  fini  istituzionali
nel campo della ricerca e della didattica, nonche' per  le  attivita'
ad esse correlate e strumentali  svolte  anche  in  collegamento  con
soggetti  esterni.  Nel  dipartimento  sono   incardinati   tutti   i
professori  e  ricercatori  dei  settori   scientifico   disciplinari
afferenti al dipartimento 
  2.  Ai  Dipartimenti   e'   riconosciuta   autonomia   scientifica,
didattica, amministrativa, organizzativa e finanziaria, nelle forme e
nei limiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento di  Ateneo
per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 
  3. Per il coordinamento, la razionalizzazione e la gestione di piu'
corsi di studio, anche di classi diverse purche' omogenee  dal  punto
di  vista  scientifico-culturale,  per  la   cui   realizzazione   e'
necessario   l'impiego   di   docenti   appartenenti   a    strutture
dipartimentali   diverse,   piu'   Dipartimenti   possono    proporre
l'istituzione di Scuole, ai sensi e per gli effetti di  cui  all'art.
2, comma 2, lettera c, della Legge 30 dicembre 2010,  n.  240,con  le
funzioni previste dall'art. 36 e seguenti del presente Statuto. 
  4. Ai fini dell'erogazione di servizi comuni  o  del  potenziamento
delle attivita'  di  ricerca,  l'Ateneo  puo'  costituire  centri  di
servizio o centri interdipartimentali di ricerca. 
  5. Al fine di  fornire  le  competenze  necessarie  per  esercitare
attivita' di ricerca e attivita' professionale di alta qualificazione
e per assicurare la formazione di figure  specialistiche  in  settori
professionali determinati, 
  possono  essere  costituite  Scuole   di   Dottorato,   Scuole   di
Specializzazione o piu' in generale di post-laurea. 
  6. Alle strutture di cui ai commi 3, 4 e 5  del  presente  articolo
puo' essere riconosciuta autonomia  amministrativa,  organizzativa  e
finanziaria, nelle forme e nei limiti previsti dal presente Statuto e
dal Regolamento di Ateneo per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'.