(Statuto-art. 31)
 
                      Art. 31 - I Dipartimenti 
 
  1. Il Dipartimento promuove e coordina le attivita' di ricerca e di
didattica nel rispetto dell'autonomia di ogni  singolo  professore  e
ricercatore  e  del  suo  diritto   di   accedere   direttamente   ai
finanziamenti per la ricerca. 
  2.  Tutti  i  professori  e  ricercatori,  anche  quelli  a   tempo
determinato, sono incardinati nel Dipartimento che ha provveduto alla
chiamata. Afferiscono, inoltre, al Dipartimento i docenti a contratto
e gli assegnisti le cui ricerche o i cui insegnamenti sono riferibili
ai settori scientifico-disciplinari di loro competenza. 
  3. Al Dipartimento e' assegnato il personale tecnico amministrativo
necessario per il suo funzionamento. 
  4. Non possono essere istituiti o  mantenuti  Dipartimenti  con  un
numero di  professori  e  ricercatori,  anche  a  tempo  determinato,
inferiore a 35. 
  5.  L'istituzione,  attivazione,  modifica  o  soppressione  di  un
Dipartimento  e'  deliberata  dal   Consiglio   di   Amministrazione,
acquisito  il  parere  del  Senato   Accademico.   La   proposta   di
costituzione di un nuovo Dipartimento deve  essere  motivata  con  un
dettagliato progetto scientifico e culturale,  presentato  da  almeno
trentacinque docenti. 
  6. I Dipartimenti sono dotati di un regolamento interno per il loro
funzionamento nel rispetto dello Statuto, del Regolamento  di  Ateneo
per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita' e del Regolamento
Quadro dei Dipartimenti e delle Scuole. 
  7. Il Dipartimento puo'  articolarsi  in  sezioni,  in  ragione  di
specificita' ed esigenze, anche temporanee, di carattere scientifico.