(Statuto-art. 34)
 
               Art. 34 - Il Consiglio di Dipartimento 
 
  1. Il Consiglio di Dipartimento e' composto dal Direttore,  che  lo
convoca e lo presiede, dai professori di  ruolo  e  dai  ricercatori,
anche a tempo determinato, che vi afferiscono, da una  rappresentanza
del personale tecnico -amministrativo e da una  rappresentanza  degli
studenti iscritti ai  corsi  di  laurea,  di  laurea  magistrale,  di
dottorato di  ricerca  e  scuole  di  specializzazione  afferenti  al
Dipartimento. Il numero  dei  rappresentanti  del  personale  tecnico
amministrativo e degli studenti, nonche'  le  modalita'  di  elezione
degli stessi, sono definiti dal Regolamento Generale di Ateneo. 
  2. Il Consiglio di Dipartimento esercita funzioni finalizzate  allo
svolgimento della ricerca scientifica e delle  attivita'  didattiche,
formative  e  della  terza  missione,  ivi  compresa  la   promozione
dell'internazionalizzazione. 
  3. Il Consiglio di Dipartimento, in particolare: 
    a)  definisce  le  strategie  pluriennali  del  dipartimento,  in
coerenza con il piano strategico di Ateneo, approva la programmazione
didattica,  scientifica  e   di   terza   missione   e   propone   la
programmazione del personale del Dipartimento; 
    b) propone l'istituzione della Scuola; 
    c) approva i criteri  di  utilizzo  delle  risorse  assegnate  al
Dipartimento; 
    d) approva le proposte di chiamata dei professori e ricercatori; 
    e) assegna i compiti  didattici  e  sovraintende  alle  attivita'
scientifiche dei docenti; 
    f)  esercita  tutte  le  altre  attribuzioni  che  ad  esso  sono
demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. 
  4.  Il  Consiglio  di  Dipartimento  puo'  delegare   alla   Giunta
l'esercizio di specifiche  funzioni,  secondo  quanto  stabilito  dal
Regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole. 
  5. Le modalita' di funzionamento del Consiglio di Dipartimento sono
disciplinate dal Regolamento di  Dipartimento,  nel  rispetto  e  nei
limiti del presente Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo.