Art. 34 - Il Consiglio di Dipartimento 1. Il Consiglio di Dipartimento e' composto dal Direttore, che lo convoca e lo presiede, dai professori di ruolo e dai ricercatori, anche a tempo determinato, che vi afferiscono, da una rappresentanza del personale tecnico -amministrativo e da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione afferenti al Dipartimento. Il numero dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo e degli studenti, nonche' le modalita' di elezione degli stessi, sono definiti dal Regolamento Generale di Ateneo. 2. Il Consiglio di Dipartimento esercita funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica e delle attivita' didattiche, formative e della terza missione, ivi compresa la promozione dell'internazionalizzazione. 3. Il Consiglio di Dipartimento, in particolare: a) definisce le strategie pluriennali del dipartimento, in coerenza con il piano strategico di Ateneo, approva la programmazione didattica, scientifica e di terza missione e propone la programmazione del personale del Dipartimento; b) propone l'istituzione della Scuola; c) approva i criteri di utilizzo delle risorse assegnate al Dipartimento; d) approva le proposte di chiamata dei professori e ricercatori; e) assegna i compiti didattici e sovraintende alle attivita' scientifiche dei docenti; f) esercita tutte le altre attribuzioni che ad esso sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. 4. Il Consiglio di Dipartimento puo' delegare alla Giunta l'esercizio di specifiche funzioni, secondo quanto stabilito dal Regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole. 5. Le modalita' di funzionamento del Consiglio di Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento di Dipartimento, nel rispetto e nei limiti del presente Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo.