(Statuto-art. 35)
 
                 Art. 35 - La Giunta di Dipartimento 
 
  1. La composizione della Giunta di Dipartimento e' disciplinata dal
Regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole e nel  Regolamento
di Dipartimento, assicurando un'adeguata rappresentanza di  tutte  le
fasce. 
  2. Il  Regolamento  di  Dipartimento  disciplina  le  modalita'  di
elezione  e  funzionamento  della  Giunta,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento  quadro
dei Dipartimenti e delle Scuole. 
  3. La Giunta di  Dipartimento  e'  organo  esecutivo  competente  a
svolgere le seguenti attribuzioni: 
    a) coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni; 
    b) svolge le funzioni che le sono specificatamente  delegate  dal
Consiglio, nonche' tutte quelle assegnatele dalle leggi dello  Stato,
dai Regolamenti e dal presente Statuto.