(Statuto-art. 38)
 
                 Art. 38 - Il Consiglio della Scuola 
 
  1. Il Consiglio della Scuola e' composto: 
    a) dal Presidente; 
    b) dai Direttori dei Dipartimenti interessati; 
    c) dai Presidenti dei Collegi Didattici; 
    d) da una rappresentanza  elettiva  degli  studenti  iscritti  ai
corsi di studio coordinati. 
  2. Il Consiglio della Scuola  esercita  funzioni  finalizzate  allo
svolgimento delle attivita' didattiche e formative. 
  3. Il Consiglio, in particolare: 
    a) delibera in materia di  programmazione  didattica  e  cura  la
gestione ed il coordinamento delle attivita' didattiche  che  vengono
svolte all'interno dei corsi di studio attivati; 
    b) esprime parere sulla programmazione in materia di reclutamento
dei  Dipartimenti,  ai  fini  di  valutarne  la   coerenza   con   la
programmazione didattica; 
    c)  esercita  tutte  le  altre  attribuzioni  che  ad  essa  sono
demandate dalle norme della legislazione universitaria e del presente
Statuto, dal Regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole. 
  4. Le modalita' di funzionamento del  Consiglio  sono  disciplinate
dal Regolamento della Scuola, nel rispetto e nei limiti del  presente
Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento  quadro
dei Dipartimenti e delle Scuole. 
  5. La partecipazione al Consiglio della Scuola non da'  luogo  alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.