Art. 38 - Il Consiglio della Scuola 1. Il Consiglio della Scuola e' composto: a) dal Presidente; b) dai Direttori dei Dipartimenti interessati; c) dai Presidenti dei Collegi Didattici; d) da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati. 2. Il Consiglio della Scuola esercita funzioni finalizzate allo svolgimento delle attivita' didattiche e formative. 3. Il Consiglio, in particolare: a) delibera in materia di programmazione didattica e cura la gestione ed il coordinamento delle attivita' didattiche che vengono svolte all'interno dei corsi di studio attivati; b) esprime parere sulla programmazione in materia di reclutamento dei Dipartimenti, ai fini di valutarne la coerenza con la programmazione didattica; c) esercita tutte le altre attribuzioni che ad essa sono demandate dalle norme della legislazione universitaria e del presente Statuto, dal Regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole. 4. Le modalita' di funzionamento del Consiglio sono disciplinate dal Regolamento della Scuola, nel rispetto e nei limiti del presente Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole. 5. La partecipazione al Consiglio della Scuola non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.