(Statuto-art. 39)
 
              Art. 39 - Scuola di Medicina e Chirurgia 
 
  1. Al fine di garantire il principio  della  inscindibilita'  delle
funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da  quelle  di
insegnamento e di ricerca e, conseguentemente,  realizzare  la  piena
integrazione delle attivita' assistenziali, formative  e  di  ricerca
svolte dall'Universita' in collaborazione con il  Servizio  Sanitario
Nazionale e Regionale, i Dipartimenti afferenti alla macro area  vita
e salute istituiscono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  2,
comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la  Scuola
di  Medicina  e  Chirurgia  cui  affidare   peculiari   funzioni   di
coordinamento e  razionalizzazione  dei  corsi  di  studio  dell'area
sanitaria e delle scuole di specializzazione allo scopo di soddisfare
le seguenti specifiche esigenze: 
    a)  assicurare  la  continuita'  e  l'unitarieta'  dei   processi
formativi dei vari corsi di studio, ivi compresi quelli delle  scuole
di specializzazione,  processi  formativi  tutti  ad  alto  contenuto
professionalizzante; 
    b) garantire l'integrazione  delle  attivita'  formative  con  le
politiche programmatorie e attuative poste in essere dalle  strutture
del Servizio Sanitario Regionale; 
    c) favorire il confronto e  l'integrazione  della  programmazione
universitaria con quella aziendale in materia di  personale,  risorse
finanziarie e attrezzature; 
    d)   favorire   l'accesso   e   lo   svolgimento   dell'attivita'
assistenziale dei docenti e ricercatori universitari sulla base della
loro qualificazione e competenza scientifica e  assistenziale  e  nel
rispetto del loro  stato  giuridico  allo  scopo  in  particolare  di
salvaguardare l'espletamento dei doveri universitari di  insegnamento
e di ricerca; 
    e)  conseguire  una  migliore  razionalizzazione,   qualita'   ed
economicita' dei servizi aziendali anche attraverso la valorizzazione
di tutte le risorse umane e strumentali disponibili all'interno delle
due istituzioni; 
    f) definire un sistema concertato di relazioni tra i Dipartimenti
universitari e i Dipartimenti  ad  Attivita'  Integrata  al  fine  di
favorire tra l'altro  la  partecipazione  del  personale  ospedaliero
all'attivita' didattica e il  suo  formale  riconoscimento  da  parte
dell'Azienda. 
  2. Al Consiglio della  Scuola,  oltre  alle  attribuzioni  previste
dall'art. 38, comma 2, spettano le seguenti funzioni: 
    a) esprimere parere obbligatorio sulla programmazione in  materia
di reclutamento dei Dipartimenti, ai fini di valutarne la coerenza  e
l'integrazione con la programmazione aziendale. Nel caso  di  rilievi
formulati dal Consiglio  della  Scuola,  i  Dipartimenti  interessati
potranno non conformarsi ai  rilievi  con  deliberazione  adottata  a
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; 
    b) formulare proposte da inoltrare ai  Direttori  Generali  delle
Aziende Sanitarie coinvolte nella rete formativa per  quanto  attiene
l'organizzazione e lo svolgimento delle  attivita'  assistenziali  ai
fini di conseguire la loro  migliore  integrazione  con  le  esigenze
didattiche e scientifiche dell'Universita'; 
    c)  esprimere  parere   obbligatorio   da   inviare   a   Rettore
sull'istituzione o soppressione di  Unita'  operative  rilevanti  per
l'attivita' di ricerca e didattica; 
    d) esprimere parere su tutte  le  deliberazioni  dell'Universita'
attinenti i rapporti contrattuali e  convenzionali  con  il  Servizio
sanitario. 
  3. La  composizione  del  Consiglio  della  Scuola  di  Medicina  e
Chirurgia, prevede: 
    a) il Presidente; 
    b) i Direttori dei Dipartimenti che  abbiano  concorso  alla  sua
attivazione; 
    c) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti  ai  corsi
di studio coordinati pari al 15% dei componenti  il  Consiglio  della
Scuola; 
    d)   tre   rappresentanti   degli   iscritti   alle   scuole   di
specializzazione di area medica, uno per ciascuna delle diverse aree; 
    e)   un   rappresentante   dei   Direttori   delle   scuole    di
specializzazione di area medica; 
    f)   un   rappresentante   dei   Direttori   delle   scuole    di
specializzazione di area chirurgica; 
    g)   un   rappresentante   dei   Direttori   delle   scuole    di
Specializzazione dell'area dei servizi; 
    h) i  Presidenti  dei  Collegi  Didattici  dei  corsi  di  laurea
afferenti alla Scuola; 
    i) due Professori Associati e due Ricercatori  per  ciascuno  dei
Dipartimenti che abbiano concorso alla attivazione della Scuola.