Art. 39 - Scuola di Medicina e Chirurgia 1. Al fine di garantire il principio della inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca e, conseguentemente, realizzare la piena integrazione delle attivita' assistenziali, formative e di ricerca svolte dall'Universita' in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, i Dipartimenti afferenti alla macro area vita e salute istituiscono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la Scuola di Medicina e Chirurgia cui affidare peculiari funzioni di coordinamento e razionalizzazione dei corsi di studio dell'area sanitaria e delle scuole di specializzazione allo scopo di soddisfare le seguenti specifiche esigenze: a) assicurare la continuita' e l'unitarieta' dei processi formativi dei vari corsi di studio, ivi compresi quelli delle scuole di specializzazione, processi formativi tutti ad alto contenuto professionalizzante; b) garantire l'integrazione delle attivita' formative con le politiche programmatorie e attuative poste in essere dalle strutture del Servizio Sanitario Regionale; c) favorire il confronto e l'integrazione della programmazione universitaria con quella aziendale in materia di personale, risorse finanziarie e attrezzature; d) favorire l'accesso e lo svolgimento dell'attivita' assistenziale dei docenti e ricercatori universitari sulla base della loro qualificazione e competenza scientifica e assistenziale e nel rispetto del loro stato giuridico allo scopo in particolare di salvaguardare l'espletamento dei doveri universitari di insegnamento e di ricerca; e) conseguire una migliore razionalizzazione, qualita' ed economicita' dei servizi aziendali anche attraverso la valorizzazione di tutte le risorse umane e strumentali disponibili all'interno delle due istituzioni; f) definire un sistema concertato di relazioni tra i Dipartimenti universitari e i Dipartimenti ad Attivita' Integrata al fine di favorire tra l'altro la partecipazione del personale ospedaliero all'attivita' didattica e il suo formale riconoscimento da parte dell'Azienda. 2. Al Consiglio della Scuola, oltre alle attribuzioni previste dall'art. 38, comma 2, spettano le seguenti funzioni: a) esprimere parere obbligatorio sulla programmazione in materia di reclutamento dei Dipartimenti, ai fini di valutarne la coerenza e l'integrazione con la programmazione aziendale. Nel caso di rilievi formulati dal Consiglio della Scuola, i Dipartimenti interessati potranno non conformarsi ai rilievi con deliberazione adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; b) formulare proposte da inoltrare ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie coinvolte nella rete formativa per quanto attiene l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' assistenziali ai fini di conseguire la loro migliore integrazione con le esigenze didattiche e scientifiche dell'Universita'; c) esprimere parere obbligatorio da inviare a Rettore sull'istituzione o soppressione di Unita' operative rilevanti per l'attivita' di ricerca e didattica; d) esprimere parere su tutte le deliberazioni dell'Universita' attinenti i rapporti contrattuali e convenzionali con il Servizio sanitario. 3. La composizione del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, prevede: a) il Presidente; b) i Direttori dei Dipartimenti che abbiano concorso alla sua attivazione; c) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati pari al 15% dei componenti il Consiglio della Scuola; d) tre rappresentanti degli iscritti alle scuole di specializzazione di area medica, uno per ciascuna delle diverse aree; e) un rappresentante dei Direttori delle scuole di specializzazione di area medica; f) un rappresentante dei Direttori delle scuole di specializzazione di area chirurgica; g) un rappresentante dei Direttori delle scuole di Specializzazione dell'area dei servizi; h) i Presidenti dei Collegi Didattici dei corsi di laurea afferenti alla Scuola; i) due Professori Associati e due Ricercatori per ciascuno dei Dipartimenti che abbiano concorso alla attivazione della Scuola.