(Statuto-art. 4)
 
                   Art. 4 - Attivita' scientifica 
 
  1. L'Universita' promuove la ricerca scientifica e  tecnologica  di
base  e  applicata,  ponendo  in  atto  ogni  valido   strumento   di
programmazione, organizzazione, finanziamento,  gestione  e  verifica
delle strutture e delle attivita'. Nel rispetto  di  quanto  sopra  e
della liberta' di ricerca, l'Universita' puo' stipulare convenzioni e
contratti,  puo'  fornire  consulenze  ed  e'  libera  di   accettare
finanziamenti, contributi e donazioni, nonche' di  attivare  rapporti
di collaborazione con lo Stato, con le Regioni e con  altri  soggetti
pubblici e privati, nazionali ed internazionali. 
  2. Nelle proprie strategie e programmazioni, compatibilmente con le
proprie dotazioni, l'Universita' destina risorse alla ricerca,  sulla
base   di   criteri   di   documentata   produttivita'   scientifica,
privilegiando la partecipazione ai bandi competitivi e i progetti  di
alta qualita' per la cui valutazione si applicano procedure  validate
in conformita' con gli standard internazionali. 
  3.  L'Universita'  sviluppa,  con  il  supporto   del   Nucleo   di
Valutazione e del Presidio per  la  Qualita',  specifici  sistemi  di
valutazione e auto-valutazione delle attivita' e dei risultati  della
ricerca  svolta  nei  Dipartimenti,  nei  Corsi  e  nelle  Scuole  di
Dottorato e in tutti i progetti di ricerca finanziati dall'Ateneo, in
coerenza con i sistemi  nazionali  e  internazionali  di  valutazione
della ricerca, utilizzati anche per l'assegnazione delle risorse alle
strutture e per l'applicazione di meccanismi premiali.