(Statuto-art. 40)
 
                    Art. 40 - I Collegi Didattici 
 
  1. Il Collegio Didattico organizza le attivita'  didattiche  di  un
singolo corso o di piu' corsi di  studio,  anche  di  classi  diverse
purche' omogenee dal punto di vista scientifico-culturale. 
  2. Il Collegio Didattico e' istituito all'interno del  Dipartimento
o di una Scuola, ove costituita. 
  3. Il Collegio Didattico e' convocato e presieduto dal Presidente. 
  4. I Collegi didattici sono disciplinati  dai  singoli  Regolamenti
delle strutture, nel  rispetto  dello  Statuto,  dei  Regolamenti  di
Ateneo e nel Regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole.