Art. 40 - I Collegi Didattici 1. Il Collegio Didattico organizza le attivita' didattiche di un singolo corso o di piu' corsi di studio, anche di classi diverse purche' omogenee dal punto di vista scientifico-culturale. 2. Il Collegio Didattico e' istituito all'interno del Dipartimento o di una Scuola, ove costituita. 3. Il Collegio Didattico e' convocato e presieduto dal Presidente. 4. I Collegi didattici sono disciplinati dai singoli Regolamenti delle strutture, nel rispetto dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e nel Regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole.